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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 220/2023 del 09/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e errata valutazione della prova (artt. 125, 192, 530, 535 c.p.p.), censurando che la sentenza d'appello si sarebbe basata esclusivamente sulla deposizione della persona offesa e avrebbe ignorato o non valutato correttamente le testimonianze favorevoli all'imputato; 2) vizio di motivazione e erronea qualificazione del dolo (artt. 43 e 590 c.p.), sostenendo che non sarebbe stata provata la consapevolezza dell'imputato di cagionare il fatto e che la Corte non avrebbe applicato correttamente i criteri giurisprudenziali per distinguere dolo eventuale e colpa cosciente; 3) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche (artt. 133 e 62-bis c.p.), poiché la Corte di appello avrebbe negato le attenuanti facendo valere solo la mancata ammissione della responsabilità da parte dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte: ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo (perché attengono a sindacato di merito, genericità delle censure e/o manifestamente infondati) e ha invece accolto il terzo motivo. Sulla base di consolidata giurisprudenza, la Corte ha affermato che la protesta di innocenza o il silenzio dell'imputato non possono, da soli, costituire motivo decisivo per negare le circostanze attenuanti generiche. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio su tale punto è stato rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rimangono confermate, nei limiti del provvedimento, le valutazioni sostanziali di condanna relative al reato ascritto.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata quale base dell'imputazione per le lesioni personali; la condanna in sede di merito si fondava sulla ricostruzione dell'evento lesivo (porta che chiudeva la mano della persona offesa)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riferita al principio di libera valutazione della prova: la Corte di appello ha motivato la preferenza per la dichiarazione della persona offesa rispetto ad altre testimonianze sulla base della coerenza con la documentazione medica; la Cassazione ha ritenuto che le censure su questo punto costituissero un inammissibile sindacato di merito

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata nelle censure come norma processuale invocata dal ricorrente; la Cassazione ha rilevato la genericità delle censure che riproponevano questioni già trattate in appello

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente nella critica alla motivazione; la Corte di Cassazione ha valutato le censure alla luce dei limiti del controllo di legittimità e le ha ritenute inammissibili o infondate

  • art. 535 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure difensive relative al vizio di motivazione; la Cassazione ha applicato i criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione, respingendo le doglianze che miravano a una rivalutazione globale dei fatti

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato nel secondo motivo relativo alla tipicità e alla causalità dell'evento; la Corte d'appello aveva ritenuto configurato il dolo diretto, valutazione sulla quale la Cassazione ha dichiarato inammissibile il sindacato di merito

  • art. 590 cod. pen.

    Citando la normativa sul dolo o sulla colpa (come dedotto dal ricorrente), la censura chiedeva diversa qualificazione psicologica del fatto; la Cassazione ha ritenuto la questione non ammissibile per revisione di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Cassazione ha ricordato che la confessione può favorire il riconoscimento delle attenuanti, ma che la negazione della responsabilità non può di per sé valere come elemento decisivo contrario

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato unitamente ad art. 133 nella valutazione penologica delle attenuanti generiche e del calcolo della pena; nella sentenza la sua menzione si collega alla necessità di corretta ponderazione delle circostanze attenuanti

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non effettua un nuovo esame di merito: le censure che chiedono la riconsiderazione globale delle prove sono generalmente inammissibili.
  • La valutazione della credibilità delle testimonianze e la congruenza con la documentazione (es. referti medici) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo travisamento probatorio specificamente dedotto.
  • Per la qualificazione dell'elemento psicologico (dolo diretto, dolo eventuale, colpa), la Corte d'appello deve applicare i criteri giurisprudenziali, ma l'impugnazione in cassazione riesce soltanto se muove da errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
  • Le circostanze attenuanti generiche non possono essere negate esclusivamente sulla base della protesta di innocenza o della mancata confessione: il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi e motivare adeguatamente la decisione.
  • Se le attenuanti generiche sono state valutate in modo formalmente o sostanzialmente errato, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo esame.

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