Cassazione Penale, Sentenza n. 223/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Ancona (25/05/2021) che, pur riducendo le pene rispetto al primo grado, confermava le condanne per un furto in abitazione consumato e per tre furti in abitazione tentati commessi in esecuzione dello stesso disegno criminoso. Morena Casagrande contestava (i) la configurabilità del tentativo per i capi b., c. e d. (sostenendo che gli atti fossero meramente preparatori e mancasse l'univocità della loro destinazione), (ii) l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.6 cod. pen. per riparazione del danno (contestando il criterio temporale applicato nel rito abbreviato) e (iii) la sproporzione della pena e vizi nella motivazione sulla determinazione della pena. Dalida Stepich impugnava analoghe questioni in ordine alla qualificazione come tentativo dei fatti e denunciava carenza/contraddittorietà della motivazione sui presupposti del tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato e ha rigettato il ricorso di Morena Casagrande; ha invece dichiarato inammissibile il ricorso di Dalida Stepich. Sulla questione del tentativo, la Corte ha richiamato i principi consolidati secondo cui, per configurare il tentativo, oltre all'idoneità causale degli atti, è necessaria l'univocità della loro destinazione valutata ex ante nel contesto fattuale: la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che le condotte delle imputate costituissero un canovaccio pianificato e atti univocamente diretti alla commissione dei furti in abitazione. Quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n.6, è stato ribadito l'orientamento secondo cui, nel rito abbreviato, la riparazione deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito (art. 438, comma 4, c.p.p.) e non può essere spostata al momento dell'apertura della discussione; pertanto il risarcimento avvenuto dopo l'ammissione al rito è stato ritenuto tardivo ai fini dell'attenuante (pur potendo essere valutato ai fini delle generiche). Sui profili di determinazione della pena la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la commisurazione tenendo conto degli elementi favorevoli (risarcimento, danno contenuto) e sfavorevoli (precedenti, non episodicità, comportamento successivo). La ricorrente Stepich è stata condannata al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del ricorso; entrambe le ricorrenti sono condannate alle spese processuali.
Norme richiamate
Usato per richiamare i criteri di distinzione tra atti preparatori e atti esecutivi utili ai fini della configurazione del tentativo: rilevano l'idoneità causale e l'univocità della destinazione degli atti, valutata ex ante nel contesto fattuale
L'attenuante per la riparazione del danno richiede che la riparazione/intervento risarcitorio avvenga "prima del giudizio"; in rito abbreviato la Corte, conformemente all'orientamento maggioritario, interpreta tale termine come anteriorità all'ordinanza di ammissione al rito (art. 438, comma 4 c.p.p.), quindi il risarcimento successivo all'ammissione è in generale tardivo ai fini dell'attenuante
Norma sostanziale relativa al delitto contestato (furto in abitazione aggravato); la Corte tiene conto del minimo edittale e delle aggravanti nella commisurazione della pena
Principi per la determinazione della pena: la Corte d'appello deve motivare la scelta della pena in relazione agli elementi di favore e disfavore (condotta successiva, precedenti, non episodicità, risarcimento) e l'esercizio discrezionale è sindacabile solo nei limiti di legge
Riferimento temporale per l'ammissione al rito abbreviato: secondo la Corte la riparazione rilevante per l'art. 62 n.6 deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito ai fini del riconoscimento dell'attenuante
Articolo relativo all'inizio della discussione; la Corte distingue il significato di "prima del giudizio" rispetto all'inizio della discussione nel rito ordinario e ritiene prevalente il criterio temporale legato all'ordinanza di ammissione in abbreviato
art. 438, comma 5 e art. 441, comma 5 c.p.p.
Richiamati come esempi di possibili integrazioni probatorie in casi diversi dall'abbreviato "secco"; la Corte distingue il rito abbreviato "secco" da ipotesi con integrazione probatoria
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte ha disposto la condanna delle ricorrenti alle spese
Massime di principio
- Per distinguere atti preparatori da tentativo conta l'idoneità causale degli atti e l'univocità della loro destinazione: bisogna valutare ex ante, nel contesto, se gli atti rivelano in modo univoco l'intenzione di realizzare il reato (canovaccio ripetuto, rapidità, modalità di azione sono indizi rilevanti).
- Nel rito abbreviato la riparazione del danno rilevante ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62, n.6 cod. pen. deve intervenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito (art. 438, comma 4 c.p.p.); un risarcimento successivo all'ammissione è generalmente tardivo per questa attenuante, sebbene possa essere valutato quale elemento favorevole ai fini delle circostanze generiche o della determinazione della pena.
- La determinazione della pena richiede motivazione che contempli sia elementi attenuanti concreti (es. risarcimento, danno contenuto, buona condotta documentata) sia elementi aggravanti (precedenti, non episodicità): il mero richiamo all'"equità" senza riferimento agli elementi valutati può essere insufficiente, ma un giudizio motivato sui fattori di fatto è difficilmente sindacabile se congruo.
- In cassazione sono spesso inammissibili i ricorsi che si limitano a contestazioni generiche o apodittiche della motivazione di fatto senza specificare elementi di diritto o errori di motivazione puntuali; ciò può comportare anche sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende) quando l'inammissibilità è evidente e dolosamente infondata.
- Nel valutare atti che avvengono in breve arco temporale e con schema ripetuto (selezione delle vittime, modalità di approccio) i giudici possono ritenere che atti apparentemente preparatori costituiscano parte di un unico progetto criminoso e quindi possano configurare il tentativo.
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