Cassazione Penale, Sentenza n. 218/2023 del 09/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione del divieto di bis in idem e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo che la misura cautelare riguarda fatti per i quali era già stato celebrato un precedente processo (sentenza di primo grado del 09/07/2021) e che l'ordinanza avrebbe illegittimamente "frazionato" la condotta associativa; inoltre si contestano come equivoci gli elementi indiziari (intercettazioni e dichiarazioni). (2) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per mancata retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare alla data della prima ordinanza, sostenendo che le indagini erano riconducibili allo stesso procedimento o comunque connesse e che quindi doveva operare la retrodatazione. (3) violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione sulla indispensabilità della custodia in carcere, rilevando che in relazione a precedente imputazione l'imputato era stato sottoposto agli arresti domiciliari e che il tempo intercorrente rendeva meno necessario il carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: (a) sul ne bis in idem, ha confermato il principio per cui la contestazione di un reato permanente in forma "chiusa" con indicazione della data finale consente una nuova contestazione per condotte protrattesi oltre quella data, dunque non sussiste violazione del divieto di doppio giudizio; (b) sulla retrodatazione ai sensi dell'art. 297 c.p.p. ha escluso l'operatività della retrodatazione perché la successiva ordinanza riguarda fatti che si sono protratti dopo la prima ordinanza (prosecuzione della partecipazione e fatti del 23/01/2020); (c) sulla necessità della custodia in carcere ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che ha richiamato plurimi precedenti penali, la condanna in primo grado, la flagranza per detenzione a fini di spaccio e la violazione degli arresti domiciliari, elementi che giustificano la custodia cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Si applica per la contestazione della partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto lecita la contestazione relativa a un periodo distinto (maggio 2018 - febbraio 2020) rispetto a quello oggetto del precedente procedimento (febbraio - aprile 2018), considerandola autonoma se la condotta si è protratta oltre la data finale indicata nella precedente imputazione
Codice di procedura penale, art. 297, comma 3
Riguarda la retrodatazione dei termini di custodia cautelare; la Corte ha confermato che la retrodatazione non trova applicazione quando il successivo provvedimento riguarda fatti che si sono protratti dopo il primo provvedimento (ossia non vi è anteriorità rispetto alla prima ordinanza)
Codice di procedura penale, art. 274
Regola i motivi per l'applicazione delle misure cautelari e l'apprezzamento della necessità della custodia in carcere; la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale, fondata su precedenti penali, condanna in primo grado, violazione degli arresti domiciliari e fatti di flagranza per spaccio, giustifichi l'indispensabilità della custodia in carcere
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di cassazione (vizio di motivazione, violazione di norme di diritto, ecc.); la Corte ha analizzato i profili di vizio di motivazione e di diritto e li ha ritenuti infondati o riconducibili a diversa valutazione delle prove, non a errori di diritto
Codice di procedura penale, art. 649
Norma collegata al divieto di un secondo giudizio per lo stesso fatto (ne bis in idem); la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ne bis in idem non opera quando si procede su distinti segmenti temporali di un reato permanente contestato in forma "chiusa"
Riferimenti giurisprudenziali e Corte Costituzionale
es. Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006; Corte cost., sent. n. 53 del 2018
La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui la contestazione chiusa del reato permanente delimita la durata imputata e riconosce che condotte successive costituiscono nuova contestazione; inoltre si è richiamata la giurisprudenza sulle condizioni per la retrodatazione e sulla corretta applicazione delle regole sul ne bis in idem
Massime di principio
- Se un reato permanente è contestato in forma "chiusa" indicando una data finale, condotte successive a quella data possono essere oggetto di nuova contestazione e non configurano automaticamente ne bis in idem rispetto al processo precedente
- La retrodatazione del decorso della custodia cautelare (art. 297 c.p.p.) non opera se il successivo provvedimento riguarda fatti che si sono protratti dopo l'emissione del primo provvedimento; occorre verificare la reale anteriorità delle condotte rispetto alla prima ordinanza
- La valutazione della sussistenza dei gravi indizi si fonda su un apprezzamento complessivo degli elementi (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri), e critiche che propongono una diversa interpretazione delle stesse risultanze non basta, in cassazione, a ottenere l'annullamento se la motivazione del giudice di merito è congrua e non travisa la prova
- La necessità della custodia in carcere può essere confermata anche in presenza di precedenti misure meno afflittive (arresti domiciliari) se emergono elementi concreti di pericolosità, reiterazione del reato, violazioni delle misure e fatti di flagranza che giustificano il rigore cautelare
- In presenza di indagini collegate formalmente ma con periodi temporali distinti, è essenziale verificare se si tratta di un unico procedimento sostanziale o di distinte contestazioni temporali; la mera direzione da parte dello stesso Ufficio del P.M. o la connessione tematica non sempre impone la retrodatazione o esclude nuova contestazione
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