Cassazione Civile, Ordinanza n. 34593/2022 del 24/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che chiedeva di accertare lo svolgimento di lavoro subordinato irregolare alle dipendenze della controparte come collaboratrice familiare dall'1.1.2009 al 29.2.2013, con inquadramento nel livello C super del CCNL, nonché l'annullamento del licenziamento e la condanna al pagamento di differenze retributive e TFR. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo mancante l'allegazione e la prova del vincolo di subordinazione, poiché la ricorrente si era limitata a dedurre di avere lavorato "alle dipendenze" della resistente senza specificare tipo, qualità e frequenza degli ordini o delle istruzioni ricevute. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) vizio di motivazione, error in procedendo e omesso esame di fatto decisivo, con censura alla valutazione delle prove testimoniali e all'applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. per non avere la Corte territoriale valutato globalmente gli indizi della subordinazione; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, sostenendo che vi fosse soccombenza reciproca in primo grado perché erano state rigettate anche eccezioni della controparte e che quindi le spese avrebbero dovuto essere compensate, almeno in parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha precisato che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei limiti stretti indicati dalla giurisprudenza, e che l'omesso esame di elementi probatori non integra di per sé l'omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico sia stato comunque considerato. Il secondo motivo non è stato accolto perché privo di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. e comunque infondato, essendo stato logicamente escluso in fatto il requisito della subordinazione. Anche il terzo motivo è stato respinto: il rigetto di eccezioni o mere difese della parte vittoriosa non integra soccombenza reciproca, in assenza di domande contrapposte rimaste parzialmente soccombenti. La ricorrente è stata condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario della resistente, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione non può essere prospettata come semplice dissenso sulla valutazione delle prove; il sindacato di legittimità è limitato ai casi in cui il giudice dichiari espressamente di non applicare la regola di valutazione o utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
La censura è ammissibile solo nei ristretti casi in cui il giudice ponga a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disattenda espressamente la regola di disponibilità della prova.
L'omesso esame di elementi probatori non equivale, di per sé, all'omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
La doglianza di violazione di legge deve essere specifica e motivata, indicando in che modo la decisione impugnata contrasti con le norme o con la giurisprudenza di legittimità.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Impone al ricorrente di indicare in modo analitico le disposizioni asseritamente violate e le ragioni del contrasto, a pena di inammissibilità.
Richiamato per la nozione di subordinazione; la Corte conferma che occorre allegare e provare concretamente gli indici del vincolo (ordini, istruzioni, frequenza e modalità della prestazione).
L'onere di provare la subordinazione incombe su chi la allega, non essendo sufficiente una deduzione generica del lavoro "alle dipendenze" di altri.
Le spese seguono la soccombenza; nel caso, la ricorrente soccombente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
La compensazione delle spese richiede una reale soccombenza reciproca o i presupposti normativi previsti; il rigetto di mere difese non basta.
Richiamato nella censura sulle spese, ma la Corte non ravvisa vizi della motivazione sul punto.
Richiamato nella censura sulle spese, senza che la Corte ne ravvisi violazione.
Le spese sono state distratte in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo della Cassazione non si estende al riesame del merito, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia applicato criteri di valutazione del tutto estranei al sistema o abbia utilizzato prove non introdotte nel processo; non basta contestare l'apprezzamento delle prove testimoniali.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico controverso risulti comunque esaminato dal giudice di merito.
- Chi invoca l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato deve allegare e provare specificamente gli indici della subordinazione; una formulazione generica del rapporto come lavoro "alle dipendenze" non è sufficiente.
- La doglianza di violazione di legge deve essere specifica e autosufficiente, indicando puntualmente le norme violate e il modo in cui la decisione si porrebbe in contrasto con esse.
- Ai fini della compensazione delle spese, il rigetto di eccezioni o mere difese della parte vittoriosa non determina soccombenza reciproca, salvo che vi siano domande contrapposte rimaste soccombenti in misura apprezzabile.
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