Cassazione Civile, Ordinanza n. 04404/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato IVA e IRPEF per l'anno d'imposta 2008, oltre sanzioni, contestando alla contribuente la corretta destinazione di alcune merci fatturate in acquisto e ritenendo legittimo l'acquisto a ricavi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, limitando la pretesa alle sanzioni in misura ridotta. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello della contribuente sia quello dell'Ufficio, ritenendo infondata la censura dell'Amministrazione perché la documentazione prodotta dalla parte privata, in particolare i verbali di contraddittorio, dimostrava che la merce era stata effettivamente impiegata nel processo produttivo. L'Agenzia delle Entrate ha allora proposto ricorso per cassazione, ma il ricorso è risultato formulato in modo del tutto generico, privo di intestazione e rubrica, senza specificare quali norme fossero violate né quale motivo ex art. 360 c.p.c. fosse dedotto; la censura si limitava a contestare in astratto il ragionamento del giudice di merito sulla prova dell'impiego della merce, con un generico richiamo ai valori dichiarati e al preteso scostamento tra costi e vendite. La resistente ha resistito con controricorso, ma il difensore risultava cancellato dall'albo e la parte non aveva nominato un nuovo difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, escludendo la decadenza per impugnazione in ragione della sospensione dei termini prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50/2017 per le controversie definibili. Ha però accolto l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., rilevando che il ricorso non conteneva una specifica indicazione delle censure, non individuava norme di diritto o motivi di ricorso, non esponeva in modo puntuale gli atti e i documenti posti a fondamento e non consentiva alla Corte di esercitare il controllo richiesto sul decisum impugnato. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nel dispositivo la Corte formula il rigetto del ricorso e condanna l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato, esonerata dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
Il termine lungo di impugnazione non era spirato, perché sospeso per effetto della disciplina speciale sulle controversie definibili.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene l'indicazione specifica dei motivi di impugnazione e non consente di comprendere, in modo puntuale, le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata.
Il giudizio di cassazione è a critica vincolata e i motivi devono essere ricondotti in modo chiaro a uno dei vizi tipizzati dalla norma.
art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50
Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione e di riassunzione che scadono nel periodo indicato dalla norma.
Legge di conversione del d.l. n. 50/2017 richiamata per la disciplina della sospensione dei termini.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, ma non dovuto all'Amministrazione dello Stato.
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'onere di specificazione dei motivi è rigoroso: non basta un rinvio generico agli atti o una critica astratta alla motivazione, ma occorre indicare puntualmente le norme violate, il vizio dedotto e i documenti rilevanti.
- Il ricorso deve essere autosufficiente, cioè contenere al suo interno tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare la decisività delle censure senza dover ricercare d'ufficio negli atti di merito.
- La generica contestazione del ragionamento del giudice di merito, priva di rubricazione e di riconducibilità a uno specifico motivo di ricorso, non soddisfa il requisito di specificità richiesto dall'art. 366 c.p.c.
- La sospensione speciale dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili si applica anche al termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., rendendo tempestivo il ricorso proposto entro il termine prorogato.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che versano il contributo con il sistema della prenotazione a debito.
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