Cassazione Civile, Ordinanza n. 26664/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (servizi postali)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento di un assegno di traenza non trasferibile emesso in favore di un beneficiario indicato, mai giunto nella sua effettiva disponibilità e poi negoziato da un soggetto diverso presso un ufficio postale. In primo grado la domanda risarcitoria della società emittente/beneficiaria del titolo era stata rigettata, ritenendosi esclusa la responsabilità del negoziatore del titolo. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando la responsabilità contrattuale della banca/operatore negoziatore ai sensi dell'art. 1218 c.c., per non aver provato di avere adempiuto con la diligenza richiesta nell'identificazione del presentatore e nei controlli sul titolo, richiedendo anche ulteriori verifiche sul documento esibito e sulla reale identità del presentatore. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse preteso controlli eccedenti la diligenza esigibile dal banchiere medio, e che le verifiche effettuate fossero sufficienti a escludere la sua responsabilità; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di concorso di colpa della parte attrice, che aveva spedito l'assegno con posta ordinaria anziché con posta assicurata ex art. 83 dpr n. 156/73.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, in tema di pagamento di assegni non trasferibili a soggetto non legittimato, la banca negoziatrice può andare esente da responsabilità se prova di avere adempiuto con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., e ha precisato che tale diligenza si esaurisce nelle modalità tipizzate dalla normativa antiriciclaggio per l'identificazione della clientela, senza estendersi a verifiche ulteriori, come indagini presso i Comuni di nascita o residenza. Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo perché la corte d'appello non aveva esaminato la domanda subordinata di concorso colposo del mittente nella causazione dell'illecito, domanda che non poteva dirsi assorbita dalla decisione sulla diligenza del negoziatore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933
La banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo beneficiario può andare esente da responsabilità provando che l'inadempimento non le è imputabile.
La diligenza del banchiere va valutata con riferimento alle modalità tipiche di identificazione previste dalla normativa applicabile; non possono pretendersi controlli ulteriori non esigibili secondo il parametro legale.
La responsabilità della banca negoziatrice è stata inquadrata come contrattuale, con possibilità per l'istituto di liberarsi fornendo la prova dell'esatto adempimento secondo la diligenza dovuta.
La questione del concorso di colpa del danneggiato/mittente nella causazione dell'evento illecito deve essere esaminata ove ritualmente proposta, perché può incidere sulla responsabilità e sulla misura del risarcimento.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l'omissione integra vizio di nullità della sentenza.
art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2007
La normativa antiriciclaggio fissa modalità tipiche di identificazione della clientela; tali modalità delimitano il contenuto della diligenza esigibile e non impongono accertamenti ulteriori non previsti.
È richiamato dalla ricorrente quale modalità di spedizione assicurata che, se non adottata, può rilevare ai fini dell'eventuale concorso di colpa del mittente.
Massime di principio
- Nella negoziazione di un assegno non trasferibile, la banca/operatore che paga a soggetto non legittimato risponde contrattualmente salvo che provi di aver adempiuto con la diligenza richiesta, secondo un parametro oggettivo e tipizzato.
- La diligenza richiesta all'operatore nella identificazione del presentatore del titolo è circoscritta alle verifiche previste dalla normativa di settore, in particolare antiriciclaggio; non possono essere imposti controlli ulteriori atipici o indagini generalizzate non previste dalla legge.
- L'assenza di elementi di falsità ictu oculi sul documento esibito e l'adozione delle ordinarie verifiche di identificazione possono essere sufficienti a escludere l'inadempimento dell'operatore negoziatore.
- La domanda di concorso di colpa del danneggiato deve essere esaminata espressamente dal giudice quando sia stata ritualmente proposta in via subordinata; il suo mancato esame integra omessa pronuncia.
- L'assorbimento può operare solo quando la questione subordinata sia logicamente incompatibile con la decisione resa; non lo è quando costituisca un'eccezione parzialmente impeditiva della pretesa risarcitoria.
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