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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30644/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF versata sulla quota di capitale liquidata dal fondo previdenziale integrativo aziendale ENEL (FONDENEL/PIA), sostenendo che una parte delle somme percepite costituiva rendimento di polizza tassabile con aliquota agevolata del 12,5% ex art. 6 l. n. 482/1985. Dopo un primo giudizio di legittimità con rinvio, la CTR aveva accolto la domanda ritenendo provato, sulla base di una certificazione ENEL e di una perizia, che parte delle somme fosse rendimento netto maturato entro il 31 dicembre 2000. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, da un lato, la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per avere il giudice di rinvio disatteso il principio di diritto fissato dalla Cassazione, applicando l'aliquota del 12,5% senza accertare l'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato; dall'altro, la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 360 c.p.c. per avere posto a base della decisione documenti ritenuti non idonei a provare tale investimento e il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia. Ha affermato che il giudice di rinvio aveva violato il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, poiché aveva ritenuto sufficiente la certificazione ENEL e la perizia senza accertare se e quando i capitali fossero stati effettivamente investiti sul mercato, quali risultati avessero conseguito e quale parte delle somme erogate corrispondesse al rendimento netto di gestione. Ha ribadito che la tassazione agevolata del 12,5% riguarda solo il rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato e che tale prova grava sul contribuente. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha respinto l'istanza originaria di rimborso. Le spese di merito sono state compensate e il controricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    "violazione del principio di diritto"; decisione nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; in caso di sua violazione e quando non servano ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito

  • art. 2697 c.c.

    La prova del presupposto del rimborso e dell'effettivo rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato grava sul contribuente che chiede il rimborso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto contro la decisione di merito

  • art. 6 l. n. 482/1985

    aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo

    Il regime agevolato si applica solo alle somme che costituiscono rendimento netto derivante da effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato

  • artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 TUIR

    Per il residuo delle somme non qualificabili come rendimento netto resta applicabile il regime di tassazione separata

  • d.lgs. n. 124/1993

    Il principio richiamato opera per gli iscritti ai fondi aziendali di previdenza complementare da epoca antecedente alla sua entrata in vigore

Massime di principio

  • Nei fondi previdenziali complementari aziendali a capitalizzazione, l'aliquota agevolata del 12,5% si applica solo alla quota di prestazione che il contribuente dimostri essere rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato.
  • Non è sufficiente, per provare tale rendimento, una certificazione dell'ente datore di lavoro o una perizia che quantifichi una redditività attuariale astratta: occorre verificare l'effettivo investimento sul mercato degli accantonamenti e il rendimento concretamente conseguito.
  • Il rendiconto o la certificazione che non specifichi criteri di calcolo del rendimento e non chiarisca il nesso tra investimento sul mercato e incremento della posizione individuale non assolve l'onere probatorio del contribuente che chiede il rimborso.
  • Il giudice di rinvio deve conformarsi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e, se lo disattende, la sentenza è cassabile; se la causa è matura e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte può decidere direttamente nel merito.
  • La tassazione agevolata sul rendimento non si estende all'intera prestazione previdenziale, ma solo alla parte che risulti, con prova specifica, distinta dalla sorte capitale e dal residuo soggetto a tassazione separata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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