Cassazione Civile, Ordinanza n. 21453/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento sintetico relativi ai periodi d'imposta 2004 e 2005. L'Ufficio aveva fondato l'accertamento su un PVC, rilevando che il contribuente, amministratore e socio al 35% di una società di capitali, aveva versato nel 2006 somme alla società a titolo di aumento di capitale e finanziamenti soci, pur non avendo dichiarato redditi sufficienti; tali esborsi erano stati considerati incrementi patrimoniali non giustificati. Il contribuente aveva sostenuto che le erogazioni erano giustificate da due mutui, uno documentato da scrittura privata del 2003 e un altro del 2005. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, ritenendo provato il finanziamento del 2005 e non quello del 2003, con rideterminazione del reddito per il 2005. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse indebitamente ritenuto provato il finanziamento del 2005 sulla base del contratto di mutuo e di ricevute/quietanze di pagamento, documenti non idonei a provare l'effettivo accredito e la disponibilità materiale delle somme, che sarebbero state versate in contanti; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., cioè la prova della disponibilità monetaria idonea a giustificare l'incremento patrimoniale, lamentando anche l'assenza nel contratto di mutuo di piano di ammortamento e di rimborso con indicazione degli interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di accertamento sintetico, il contribuente può fornire la prova documentale con qualunque mezzo, anche mediante contratto di mutuo e quietanze di pagamento; la censura dell'Ufficio mirava in realtà a una rivalutazione del merito e dell'idoneità delle prove, preclusa in cassazione, senza corretta deduzione di una specifica inopponibilità o inidoneità documentale. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché l'Ufficio, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto storico, censurava in realtà la valutazione di documenti; il fatto asseritamente omesso coincideva con il risultato probatorio che il giudice aveva tratto proprio dalla documentazione prodotta. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione dell'intimato, e nessun raddoppio del contributo unificato a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In sede di accertamento sintetico il contribuente può contrastare la pretesa con prova documentale riferita al periodo d'imposta, valutabile dal giudice di merito con prudente apprezzamento; non è consentito in cassazione trasformare la contestazione dell'idoneità della prova in una deduzione di violazione di legge.
La Corte esclude la violazione delle regole sull'onere della prova quando il giudice di merito ritenga sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente a giustificare l'incremento patrimoniale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivisitazione del ragionamento probatorio del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È inammissibile la censura che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto storico, contesti in realtà la valutazione di documenti o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
Massime di principio
- In materia di accertamento sintetico, il contribuente può dimostrare la disponibilità di somme e la giustificazione dell'incremento patrimoniale con qualunque mezzo di prova documentale relativo al periodo d'imposta, compresi contratto di mutuo e quietanze di pagamento.
- La contestazione dell'idoneità o attendibilità della documentazione prodotta dal contribuente appartiene alla valutazione di merito e non può essere veicolata in cassazione come violazione di legge, se non nei limiti di una vera falsa applicazione della norma.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il ricorrente non indica un fatto storico autonomamente omesso, ma mira a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale esaminato dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare il dissenso sul peso probatorio attribuito ai documenti in una critica alla ripartizione dell'onere della prova, quando il giudice di merito abbia già apprezzato la documentazione prodotta.
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