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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5141 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2002, emesso dopo il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 21 novembre 2003, recuperava a tassazione ai fini Irpeg e Irap due importi. Il primo, pari a 64.120,82 euro, era stato pagato ai soci A.A. e A.S. come royalties per il brevetto relativo alla produzione e stampa dei biglietti autostradali: l’Ufficio sosteneva che la licenza ventennale fosse scaduta il 31 luglio 2002 e che i pagamenti successivi, fino al 31 dicembre, fossero utili distribuiti, non costi deducibili. Il secondo recupero riguardava 17.794 euro di spese di viaggio del presidente del consiglio di amministrazione, contestate per documentazione inidonea e difetto di inerenza. Dopo la decisione parzialmente favorevole della CTP di Roma, che aveva annullato il recupero relativo alle royalties, la CTR del Lazio accolse l’appello dell’Agenzia e respinse l’appello incidentale della società. In Cassazione la società formulò undici motivi: denunciò una domanda nuova dell’Ufficio in appello; contestò la valutazione della necessità e dell’esistenza di un ulteriore accordo per il trasferimento di know-how e l’interpretazione degli accordi; sostenne che tale accordo fosse opponibile anche senza forma scritta; contestò il diniego del condono parziale previsto dalla legge n. 289/2002 e sollevò una questione di costituzionalità; infine lamentò il mancato esame dei documenti sulle trasferte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l’Agenzia, in appello, non aveva introdotto una domanda o un’eccezione nuova, ma aveva criticato la decisione di primo grado e ribadito le ragioni dell’accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mero rinvio al primo; il terzo e il quarto per inidoneità dei quesiti e richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti; il quinto, sesto e settimo perché diretti a ottenere una nuova interpretazione fattuale degli accordi, riservata al giudice di merito. L’ottavo e il nono sono stati dichiarati irrilevanti: la CTR aveva fondato la decisione soprattutto sulla mancata prova dell’esistenza di un ulteriore contratto, mentre la questione della forma scritta era stata formulata solo in via subordinata. Il decimo motivo è stato rigettato: il condono delle liti potenziali ex art. 15 della legge n. 289/2002 non consentiva una definizione parziale; la questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. L’undicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati indicati e dimostrati puntualmente il tempo e il luogo del deposito dei documenti sulle trasferte. Non è stata disposta la riunione con l’altro ricorso richiesto dalla società. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate 7.300 euro di spese, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Il divieto di nuove eccezioni in appello, previsto per il giudizio tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni sulle quali il giudice non può esprimersi se manchi l'allegazione ad opera delle parti, con la richiesta di pronunciarsi al riguardo.

    Il divieto riguarda le nuove eccezioni in senso stretto, non i fatti e gli argomenti con cui una parte sostiene la domanda già proposta. In appello il giudice può quindi riesaminare gli elementi fattuali, probatori e giuridici rilevanti per decidere la domanda.

  • Codice civile, art. 2697

    La Corte non formula una specifica interpretazione della norma; richiama l’onere probatorio nel valutare le censure della società, ma non accoglie una distinta questione fondata su tale disposizione.

  • Codice civile, artt. 1321, 1322, 1326, 1346, 1362 e 1363

    In proposito deve ribadirsi il principio che l'attività ermeneutica diretta alla ricostruzione della comune volontà dei contraenti, si sostanzia in un accertamento in fatto, come tale riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del difetto di motivazione o della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

    La ricostruzione della volontà contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In Cassazione è censurabile solo se la motivazione è carente o se sono stati violati i canoni legali d’interpretazione, non per ottenere una diversa lettura degli accordi.

  • Codice civile, art. 274

    La Corte ha ritenuto di non riunire i ricorsi, valutata l’eterogeneità delle ragioni dedotte contro le rispettive sentenze.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15

    L'assenza di una espressa previsione della facoltà di accedere alla definizione agevolata in maniera parziale, comporta che la possibilità di beneficiare del condono debba essere limitata alla sola ipotesi di definizione integrale della pretesa tributaria, dovendosi applicare il principio che le norme in materia di condono, di natura eccezionale, sono soggette alla regola della interpretazione in senso stretto.

    La definizione agevolata delle liti potenziali non può riguardare solo una parte della pretesa tributaria se la legge non lo prevede espressamente. La disciplina eccezionale del condono va interpretata restrittivamente e la definizione deve essere integrale.

  • Costituzione, art. 24

    La dedotta violazione dell'art. 24 Cost. è esclusa dalla piena libertà di autodeterminazione del contribuente, che può optare per la definizione agevolata oppure adire la via della tutela giurisdizionale.

    L’esclusione del condono parziale non lede il diritto di difesa: il contribuente resta libero di aderire alla definizione agevolata o di contestare la pretesa davanti al giudice.

  • Costituzione, art. 53

    Ugualmente non è prospettabile la dedotta violazione del principio di capacità contributiva, stabilito dall'art.53 Cost., non sussistendo alcun obbligo per il contribuente di aderire ad un condono in presenza di una pretesa tributaria che egli reputi, anche solo parzialmente, ingiusta.

    L’impossibilità di definire parzialmente la lite non viola la capacità contributiva, poiché il contribuente non è obbligato ad aderire al condono e può contestare in giudizio la pretesa che ritiene ingiusta.

Massime di principio

  • In appello tributario non è nuova eccezione la mera riformulazione o precisazione degli argomenti e dei fatti a sostegno della pretesa già fatta valere; il divieto dell’art. 57 riguarda le eccezioni in senso stretto che richiedono una specifica allegazione di parte.
  • La ricostruzione della volontà delle parti e l’interpretazione degli accordi sono, di regola, questioni di fatto riservate al giudice di merito. In Cassazione occorre indicare uno specifico vizio motivazionale o la violazione di un canone legale d’interpretazione, non basta proporre una lettura alternativa del contratto.
  • Quando la decisione poggia su una ragione autonoma sufficiente, le censure contro una motivazione aggiuntiva o subordinata possono risultare irrilevanti se non si supera la ragione principale.
  • Le norme eccezionali sul condono non si estendono oltre quanto espressamente previsto: in assenza di una previsione di legge, la definizione agevolata della pretesa non può essere limitata a una sola parte di essa.
  • Chi denuncia in Cassazione il mancato esame di documenti deve indicare in modo puntuale e verificabile quali documenti siano stati prodotti, quando e dove; un riferimento generico o incerto non soddisfa il principio di autosufficienza.

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