Cassazione Civile, Ordinanza n. 30349/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un estratto di ruolo e delle correlate cartelle di pagamento di cui diceva di essere venuta a conoscenza tramite il rilascio dell'estratto stesso. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la decisione era stata parzialmente riformata. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso principale con tre motivi, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso incidentale con tre motivi. Il motivo esaminato e ritenuto dirimente è stato quello, comune al terzo motivo del ricorso principale e al terzo motivo dell'incidentale, con cui si denunciava la nullità della sentenza e/o del procedimento per mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso originario, sostenendosi che l'estratto di ruolo non sia autonomamente impugnabile perché atto interno dell'Amministrazione. La Corte ha ritenuto fondate tali censure alla luce dello ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis: l'estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo o la cartella non validamente notificata sono impugnabili solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio nei casi tipizzati dalla norma. Poiché nel caso concreto la contribuente non aveva allegato né dimostrato un interesse ad agire rientrante in tali ipotesi, il ricorso originario era inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto le censure che denunciavano l'inammissibilità dell'originario ricorso avverso l'estratto di ruolo, ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità, valorizzando il fatto che la disciplina innovativa e il precedente delle Sezioni Unite sono intervenuti nel corso del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stata invocata per dedurre la nullità della sentenza e/o del procedimento per la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È stato richiamato quale parametro relativo agli atti impugnabili nel processo tributario.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215
Ha introdotto la disciplina sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sui limiti all'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Come novellato, stabilisce che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente l'impugnazione del ruolo e della cartella non validamente notificata solo nei casi tassativamente indicati e previa dimostrazione del pregiudizio.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
È richiamato dalla norma come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può determinare un pregiudizio rilevante ai fini dell'impugnazione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
È richiamato dalla norma come riferimento ai soggetti pubblici rilevanti per il pregiudizio derivante dalla riscossione di somme dovute.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato dalla norma come ulteriore situazione tipizzata in cui può sorgere il pregiudizio che consente l'impugnazione.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
È stata applicata per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, poiché la domanda non poteva essere proposta originariamente.
È richiamato in relazione alla possibilità di produrre documentazione in cassazione per allegare l'interesse ad agire.
Massime di principio
- In tema di riscossione mediante ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; l'impugnazione è ammessa solo nei limiti espressamente previsti dalla disciplina sopravvenuta, quando il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio tipizzato dalla legge.
- Lo ius superveniens che specifica l'interesse ad agire si applica ai processi pendenti, perché incide su una condizione dell'azione che può essere valutata fino al momento della decisione.
- Nel giudizio di legittimità l'interesse ad agire sopravvenuto può essere allegato anche in Cassazione mediante produzione documentale, ma se per verificarlo sono necessari accertamenti di fatto questi spettano al giudice del rinvio.
- Quando manca in concreto l'allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire richiesto dalla norma sopravvenuta, il ricorso originario deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza va cassata senza rinvio perché la domanda non era proponibile ab origine.
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