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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30256/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

Un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del proprio difensore emesso dalla Corte d’appello. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione del D.Lgs. n. 150/2011, art. 15, comma 3, e degli artt. 79 e 82 del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente richiesto la produzione delle dichiarazioni dei redditi, richiesta pertinente all’ammissione al patrocinio e non alla successiva liquidazione degli onorari. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato alle spese di lite le amministrazioni resistenti senza che fosse stata proposta domanda in tal senso, essendo invece stata chiesta la compensazione. Le amministrazioni hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato sul difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la richiesta di deposito del provvedimento di liquidazione impugnato, perché l’opposizione concerneva direttamente quel provvedimento e non si riduceva a una mera impugnazione formale; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, avendo la parte vittoriosa nel giudizio di opposizione chiesto espressamente la compensazione delle spese, la condanna alle spese in favore della controparte si poneva in contrasto con l’art. 112 c.p.c. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché il giudice di merito aveva già escluso la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e tale statuizione non era stata impugnata. La sentenza impugnata è stata cassata solo sul motivo accolto e, decidendo nel merito, la Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di opposizione e anche di quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 150/2011, art. 15, comma 2

    Il ricorso contro il provvedimento impugnato si propone al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento; la Corte ne ricava una disciplina che richiama, per struttura, i procedimenti impugnatori.

  • D.Lgs. n. 150/2011, art. 15, comma 5

    Il provvedimento impugnato non può essere assimilato ai meri atti, documenti e informazioni necessari alla decisione, sicché la sua produzione grava sulla parte che chiede la riforma del provvedimento.

  • D.Lgs. n. 150/2011, art. 15, comma 3

    Richiamato dal ricorrente come parametro violato; la Corte chiarisce che, nell’opposizione alla liquidazione, il deposito del provvedimento impugnato è legittimamente richiesto.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 79

    Norma evocata dal ricorrente in tema di patrocinio a spese dello Stato; la Corte osserva che, nel caso concreto, non era la norma di riferimento per la richiesta di documentazione connessa alla liquidazione degli onorari.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 82

    È la norma pertinente alla liquidazione degli onorari del difensore nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 112 c.p.c.

    La condanna alle spese non può discostarsi dalla domanda; se la parte vittoriosa ha chiesto la compensazione, la statuizione di condanna alle spese in favore della controparte viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato in via comparativa per evidenziare la logica degli atti impugnatori e l’onere di allegazione del provvedimento contestato.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato in via comparativa per evidenziare l’onere di deposito dell’atto impugnato nei giudizi di legittimità.

  • art. 399 c.p.c.

    Richiamato in via comparativa quale esempio di procedimento in cui occorre allegare il provvedimento contestato.

  • art. 405 c.p.c.

    Richiamato in via comparativa quale esempio di procedimento in cui occorre allegare il provvedimento contestato.

  • art. 384 c.p.c.

    Utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata, con regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di liquidazione costituisce l’oggetto diretto della domanda e la sua produzione può essere legittimamente richiesta alla parte che ne chiede la riforma.
  • La disciplina dell’opposizione alla liquidazione non coincide integralmente con quella dell’ammissibilità al patrocinio: non è corretto applicare alla fase di liquidazione gli oneri documentali propri della verifica dei requisiti reddituali iniziali, se non per quanto effettivamente rilevante nel giudizio in corso.
  • Quando la parte vittoriosa in un procedimento contenzioso chiede espressamente la compensazione delle spese, la condanna del soccombente al pagamento delle spese, in assenza di corrispondente domanda, viola l’art. 112 c.p.c.
  • La statuizione sulle spese, pur essendo normalmente consequenziale, può essere oggetto di rinuncia o di richiesta diversa da parte del vincitore; il giudice deve attenersi alla domanda formulata.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando la questione dedotta risulti già definita dal giudice di merito con statuizione non impugnata dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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