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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30336/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio due persone per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva causati da una loro condotta diffamatoria e calunniosa. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il soccombente proponeva tre motivi: con il primo deduceva la violazione dell'art. 156 c.p.c. sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto inutilizzabili documenti prodotti telematicamente in modo irrituale e poi richiamati in memorie autorizzate, documenti da cui sarebbe emersa la consapevolezza dei convenuti dell'innocenza dell'attore, falsamente accusato di appropriazione indebita; con il secondo lamentava che la Corte d'appello non avesse riqualificato d'ufficio la condotta come calunnia, anziché come diffamazione come dedotta in citazione, trascurando la sentenza penale richiamata; con il terzo censurava la liquidazione delle spese di lite, ritenute eccessive nonostante, a suo dire, fossero state disattese ampie difese avversarie, compresa quella sull'inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, n. 2, c.p.c., per mancata produzione della sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che non risultava prodotta alcuna notifica del ricorso, da reputarsi inesistente. Non ha provveduto sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. Ha dato atto, infine, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La dedotta violazione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

  • art. 369, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la mancata produzione della sentenza impugnata integra una causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, n. 2, c.p.c.
  • L'omessa produzione del provvedimento impugnato preclude l'esame dei motivi di ricorso, indipendentemente dalla loro fondatezza potenziale.
  • La mancata produzione della prova della notificazione del ricorso può essere rilevata dalla Corte e condurre a qualificare la notifica come inesistente.
  • In caso di improcedibilità del ricorso e di mancata attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
  • L'accertamento dell'improcedibilità del ricorso comporta l'applicazione, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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