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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30254/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta contro il decreto di liquidazione del compenso per l’attività difensiva svolta in gratuito patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. La Corte d’appello di Bologna, accogliendo solo in parte l’opposizione, aveva liquidato un importo complessivo inferiore a quello richiesto, ritenendo congruo un compenso di euro 2.250,00, già ridotto ai sensi dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002, con voci per studio della controversia, fase introduttiva e fase decisionale, ma senza riconoscere una specifica voce per la fase di trattazione-istruttoria. Il difensore ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo denuncia violazione di norme sui parametri di liquidazione dei compensi, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valorizzato la rilevanza dell’esito dell’impugnazione da lui patrocinata; con il secondo deduce nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, in relazione alla determinazione del compenso in misura solo lievemente superiore ai minimi; con il terzo censura la mancata liquidazione della fase di trattazione-istruttoria, assumendo che i parametri forensi prevedano un compenso unitario che comprende anche l’attività istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondata la doglianza di violazione di legge perché diretta in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito, e ha escluso la nullità della sentenza perché la motivazione superava il minimo costituzionale. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la liquidazione operata dalla Corte d’appello non aveva incluso la fase di trattazione-istruttoria, benché il d.m. n. 55/2014 preveda un compenso unitario per la fase di trattazione comprensiva anche dell’istruttoria. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame della liquidazione e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012 n. 247

    richiamato quale norma sui compensi professionali, invocata dal ricorrente per censurare la liquidazione effettuata dal giudice di merito

  • art. 12, comma 1, d.m. 8 marzo 2014 n. 55

    richiamato insieme alle modifiche successive come parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • d.m. 8 marzo 2018 n. 37

    richiamato come modifica dei parametri forensi applicabili

  • d.m. 13 agosto 2022 n. 147

    richiamato come ulteriore modifica dei parametri forensi applicabili

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    usato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione censurabile in cassazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per definire il contenuto minimo costituzionale della motivazione

  • art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002

    indicato come base della riduzione proporzionale del compenso nel patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile o obiettiva incomprensibilità, verificabili dal solo testo della decisione.
  • In materia di liquidazione dei compensi professionali, il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’attività istruttoria; pertanto il giudice non può omettere di riconoscere tale componente solo perché la fase istruttoria non si sia svolta in concreto.
  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso deve essere effettuata secondo i parametri normativi vigenti, con eventuale riduzione proporzionale prevista dalla disciplina speciale, ma rispettando la struttura delle fasi processuali prevista dai parametri forensi.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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