Cassazione Civile, Ordinanza n. 30289/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato per la realizzazione di un sottovia veicolare e per lo spostamento/ripristino di sottoservizi. L'impresa appaltatrice aveva iscritto cinque riserve per chiedere maggiori oneri: spese generali per il ritardo tra offerta e consegna dei lavori, maggiori costi per proroghe e andamento anomalo, aumento del costo di materie prime e carburanti, nonché ritardo nel collaudo. In primo grado il tribunale aveva dichiarato intempestive alcune riserve ma aveva comunque accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.; in appello la stazione appaltante aveva sostenuto che l'iscrizione tardiva delle riserve comportasse decadenza non solo delle pretese contrattuali ma di tutte le domande connesse, anche quelle formulate come responsabilità aquiliana. La Corte d'appello aveva invece ritenuto il gravame carente di specificità, reputando non adeguatamente censurata la parte della decisione relativa alla domanda risarcitoria subordinata. Con il ricorso per cassazione la stazione appaltante ha denunciato violazione degli artt. 342, 434 e 112 c.p.c., oltre a varie norme in materia di appalto pubblico e all'art. 2043 c.c., sostenendo che l'appello fosse invece specifico e che la tardività delle riserve imponesse l'inammissibilità delle pretese in esse contenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse errato nel giudicare non specifico il motivo di appello, poiché dagli atti risultava che la stazione appaltante aveva effettivamente censurato in modo puntuale sia la tempestività delle riserve sia il merito delle pretese risarcitorie formulate dall'appaltatrice, anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. La Cassazione ha ribadito che, nell'appalto pubblico, la riserva deve essere tempestivamente iscritta per ogni pretesa di maggiori compensi, rimborsi o indennizzi comunque incidenti sul corrispettivo, e che la specificità dell'appello ex artt. 342 e 434 c.p.c. va valutata in termini sostanziali, senza formalismi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 165 d.P.R. n. 554/1999
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla disciplina delle riserve e della loro tempestività nell'appalto pubblico
l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e una critica argomentata della decisione, senza necessità di formule sacramentali
stesso criterio di specificità sostanziale del motivo di appello, applicabile anche al giudizio di secondo grado nel rito del lavoro/alle impugnazioni affini richiamate dalla Corte
richiamato come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all'omessa decisione sulla specifica censura
art. 30 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
norma evocata dalla ricorrente in tema di riserve e appalto pubblico
art. 133 del d.P.R. 554/1999
norma evocata dalla ricorrente in tema di disciplina dell'appalto e delle riserve
norma evocata dalla ricorrente in tema di esecuzione dell'appalto e riserve
norma evocata dalla ricorrente in tema di esecuzione dell'appalto e riserve
la domanda subordinata di risarcimento è stata ritenuta censurata specificamente in appello; le pretese risarcitorie collegate all'esecuzione dell'appalto possono essere ricondotte alle riserve e sono soggette ai relativi oneri di tempestiva formulazione
L. n. 109 del 1994, art. 16
richiamata per affermare l'obbligo della stazione appaltante di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, salvo i casi consentiti dalla legge
R.D. n. 350 del 1895, artt. 53, 54 e 64
dalle norme si ricava che l'appaltatore deve iscrivere tempestivamente riserva per contestare contabilizzazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni
art. 44 delle Condizioni Generali di Contratto
richiamato per il termine di proposizione delle riserve e per la decadenza in caso di tardività
Massime di principio
- Nell'appalto pubblico la riserva deve essere iscritta tempestivamente per qualunque pretesa dell'appaltatore che incida sul compenso complessivo, anche se qualificata come indennizzo o risarcimento del danno.
- La tardiva iscrizione della riserva comporta decadenza dalla pretesa sostanziale e preclude al giudice l'esame del merito della domanda collegata ai fatti riservati.
- La specificità del motivo di appello va apprezzata in modo sostanziale: è sufficiente una critica chiara e argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata, senza formalismi o formule sacramentali.
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c. è specifico anche il gravame che riproduca le ragioni già dedotte in primo grado, purché consenta di individuare con certezza le statuizioni censurate e le ragioni della contestazione.
- Le pretese dell'appaltatore collegate all'esecuzione dell'opera possono essere veicolate mediante riserva anche quando siano prospettate sotto il profilo della responsabilità aquiliana, se comunque attengono a maggiori oneri o danni derivanti dall'appalto.
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