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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42240/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per gestione illecita di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006, comma 1, lettere a) e b.). Contestano la qualificazione della condotta come deposito incontrollato/piuttosto che deposito temporaneo previsto dall'art. 183 (sostenendo che i rifiuti provenivano da ristrutturazione e che mancava la non occasionalità), deducono in subordine che si sarebbe dovuto qualificare al più come abbandono (art. 255) trattandosi di soggetti privati, e che il trasporto sarebbe stato atto preliminare non rilevante. Mastrovito lamenta inoltre difetto di prova e condanna fondata su mere presunzioni limited alla titolarità catastale. Entrambi censurano la motivazione sul diniego delle attenuanti ex art. 131-bis c.p. (contrasto tra primo grado e appello sul rilievo della quantità dei rifiuti). Infine si deduce la prescrizione del reato alla data di deposito del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per Semeraro e infondato per la censura principale relativa a qualificazione della fattispecie; tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Mastrovito Comasia per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. In particolare: il Tribunale di Brindisi e la Corte di appello avevano condannato entrambi per art. 256 comma 1 lett. a) e b. d.lgs. 152/2006 (4 mesi di arresto e euro 1.800,00 di ammenda, con riconoscimento di circostanze attenuanti generiche). La Cassazione ha ritenuto inammissibile i motivi che riproponevano pedissequamente le censure già respinte in appello (mancanza di specificità), ha confermato che l'onere di prova della liceità del deposito temporaneo grava sul produttore e che i fatti di gestione, raccolta, trasporto e stoccaggio non sono assimilabili automaticamente a meri atti preparatori. Quanto alla responsabilità di Mastrovito, la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (abitazione e pertinenza sulle particelle, eterogeneità e quantità dei rifiuti, segni di gestione) fossero sufficienti a superare la censura, ma ha comunque constatato che il reato si era estinto per prescrizione intercorso tra la sentenza impugnata e il deposito del ricorso, per cui la condanna nei suoi confronti è stata annullata senza rinvio. Per Semeraro il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e ordinato il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, articolo 256

    Norma che sanziona la gestione illecita di rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento non autorizzati). La Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 (lett. a e b) per la raccolta, deposito e stoccaggio incontrollato, anche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, quando ricorrono elementi di non occasionalità, eterogeneità e consistenza quantitativa.

  • d.lgs. n. 152/2006, articolo 183

    Disciplina del deposito temporaneo. La Corte ha ricordato che le condizioni di liceità del deposito temporaneo devono essere allegatamente e provate dal produttore dei rifiuti: l'onere della prova grava su chi invoca la deroga (deposito temporaneo) in ragione della sua natura eccezionale.

  • d.lgs. n. 152/2006, articolo 255

    Riguarda l'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (sanzionato amministrativamente/penalmente a seconda dei casi). La Corte ha distinto nettamente questa ipotesi dalla gestione illecita (art. 256): la mera natura privata dei soggetti non esclude, se emergono atti di gestione, l'applicazione dell'art. 256.

  • codice penale, articolo 131-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha valutato che la decisione di appello, che ha negato un più ampio apprezzamento attenuante in ragione della quantità e natura dei rifiuti, non è contraddittoria rispetto al primo grado in termini tali da rendere il motivo ammissibile; si tratta di valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.

  • codice di procedura penale, articoli 533, 546, 125, 192

    Richiamati dalla ricorrente per vizio di motivazione e violazione delle regole probatorie; la Corte ha ritenuto però che le valutazioni probatorie dei giudici di merito non siano manifestamente illogiche: la responsabilità può emergere anche da elementi indiziari collegati alla gestione e alla pertinenza delle particelle.

  • codice di procedura penale, articolo 616

    Norma che disciplina l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato Semeraro al pagamento delle spese e disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per motivare la decisione di non ritenere il ricorso presentato in malafede: la Corte ha quindi quantificato equitativamente la somma dovuta alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il deposito temporaneo disciplinato dall'art. 183 è una deroga che il produttore deve provare: in giudizio l'onere della prova circa la liceità del deposito incombe su chi la invoca.
  • La distinzione tra abbandono/deposito incontrollato (art. 255) e gestione illecita di rifiuti (art. 256) dipende da elementi concreti come eterogeneità, quantità, durata, modalità di raggruppamento e segni di movimentazione: la presenza di raccolta, trasporto e stoccaggio può qualificare la fattispecie come gestione illecita anche se commessa da privati.
  • La responsabilità del proprietario non è automatica per il solo titolo di proprietà; tuttavia, se da elementi probatori emerge che sul terreno si svolgevano attività di gestione illecita di rifiuti o che il proprietario ne era a conoscenza o le ha agevolate, può essere ritenuto responsabile anche senza azioni materiali dirette.
  • In cassazione i giudizi di fatto (es. sulla non occasionalità o sulla eterogeneità/quantità dei rifiuti) sono in genere insindacabili salvo illogicità o contraddizioni manifeste nella motivazione; motivazioni che ripropongono argomenti già valutati e respinti in appello possono essere dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
  • La prescrizione che matura dopo la sentenza impugnata può essere rilevata solo se esiste un valido rapporto di impugnazione: un ricorso dichiarato inammissibile non consente di ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione relativa a fatti intervenuti dopo la sentenza impugnata, salvo che almeno un motivo non sia ritenuto non manifestamente infondato.
  • Riproporre in cassazione pedissequamente le stesse censure già respinte in appello senza nuovi argomenti concreti espone il ricorrente al rischio di inammissibilità.

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