Cassazione Civile, Ordinanza n. 37425/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società, proprietaria di un impianto eolico, impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita proposta tramite DOCFA. La controversia riguardava, in particolare, l'inclusione nella stima catastale della torre di sostegno dell'aerogeneratore, del valore del lotto e della fondazione, nonché di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, sostenendo che la torre fosse componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica e quindi esclusa dalla stima catastale, oltre a contestarne la qualificazione come costruzione. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, per mancata risposta su alcuni profili di sproporzione delle voci valorizzate. Con il terzo, quarto e quinto motivo lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle contestazioni relative alla sproporzione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti in cui la CTR aveva ricondotto in modo astratto la torre di sostegno tra le costruzioni rilevanti ai fini catastali senza un accertamento in concreto sulla sua effettiva autonomia funzionale rispetto all'impianto. Ha invece rigettato gli altri motivi, ritenendo sufficiente la motivazione della CTR per relationem alla relazione di stima quanto alle altre voci contestate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame della questione relativa alla torre e per la liquidazione delle spese dell'intero processo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
"A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare... è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"
la nozione di elementi esclusi dalla stima catastale dipende dalla loro strumentalità al processo produttivo, non dalla mera consistenza fisica o dall'ancoraggio al suolo
richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità per difetto di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al requisito della motivazione della sentenza
richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della decisione
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio motivazionale nel processo tributario
richiamato per le censure di omessa pronuncia su specifiche voci di valore catastale
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli immobili speciali e particolari, il discrimine non è la mera stabilità materiale del bene, ma la sua funzione: le componenti che servono allo specifico processo produttivo restano escluse dalla stima anche se strutturalmente connesse o stabilmente infisse al suolo.
- Un elemento dell'impianto può essere attratto nella nozione di costruzione catastalmente rilevante solo se, accertate in concreto le sue caratteristiche, esso presenti autonomia funzionale e utilità apprezzabile al di fuori del processo produttivo.
- Quando il giudice di merito decide sulla base di una relazione di stima richiamata nell'avviso, la motivazione per relationem è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito e gli elementi valorizzati dall'Ufficio.
- La censura di omessa pronuncia richiede che la questione sia effettivamente non esaminata; non è fondata se la sentenza, anche sinteticamente o per rinvio agli atti, si è espressa sul punto oggetto di doglianza.
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