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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24832/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'esecuzione immobiliare promossa in danno del debitore esecutato. In sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il debitore ha dedotto, tra l'altro, la nullità dei contratti di mutuo posti a fondamento dell'esecuzione per asserita usurarietà e l'impignorabilità dell'immobile perché sottoposto a vincolo del Ministero dei beni culturali. Il tribunale ha rigettato l'opposizione; la corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo infondate le doglianze sulla consulenza tecnica d'ufficio e sulle modalità di svolgimento delle operazioni peritali. Con il ricorso per cassazione il debitore ha articolato cinque motivi: (1) omesso esame/erronea valutazione circa l'allegazione del verbale di inizio delle operazioni peritali alla relazione finale; (2) violazione del contraddittorio e delle norme sulla CTU (artt. 101, 170, 194, 195 c.p.c. e art. 90 disp. att. c.p.c.); (3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 183 c.p.c. per avere la corte ritenuto inutilizzabile un contratto di mutuo depositato in giudizio; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 198 c.p.c. per avere affermato che il documento, anche se acquisito dal consulente, non sarebbe stato esaminabile senza consenso della banca; (5) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. 55/2014 sulle spese, nonché questione sulla titolarità del credito in capo alla cessionaria. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: in primo luogo perché il ricorrente non ha specificamente indicato il contenuto del ricorso introduttivo dell'opposizione, impedendo di verificare la novità delle domande rispetto alla fase davanti al giudice dell'esecuzione; inoltre i primi quattro motivi erano comunque inammissibili perché l'eventuale nullità della CTU non era stata tempestivamente eccepita alla prima udienza successiva al deposito dell'elaborato, risultando quindi sanata, e perché la censura sulla presunta allegazione del verbale alla perizia integrava, semmai, un errore revocatorio e non un errore di legittimità. Il quinto motivo è stato giudicato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi sulla liquidazione delle spese, fondata sulla soccombenza esclusiva del debitore, e perché la questione sulla prova della titolarità del credito da parte della cessionaria non risultava specificamente dedotta nei precedenti gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione si fonda principalmente su un difetto di specificità/autosufficienza del ricorso, sulla sanatoria della dedotta nullità della consulenza tecnica per mancata tempestiva eccezione e sull'inidoneità delle censure a scalfire la ratio decidendi della sentenza d'appello. Le questioni attinenti all'asserita allegazione del verbale peritale e alla titolarità del credito sono state ritenute, rispettivamente, evocative di un eventuale errore revocatorio e comunque nuove in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore contro la procedura immobiliare.

  • art. 624, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulla riunione dei giudizi per evitare l'estinzione della procedura sospesa.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La sua violazione è posta a fondamento dell'inammissibilità del ricorso per difetto di specifica indicazione dei fatti processuali rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    Indica i parametri formali delle censure di legittimità dedotte nei motivi del ricorso.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla CTU per sostenere la dedotta violazione del contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura per violazione del diritto di difesa.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alle comunicazioni alle parti.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di svolgimento delle operazioni peritali.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di consulenza tecnica d'ufficio e osservazioni delle parti.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulle comunicazioni nelle operazioni peritali.

  • art. 201 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sulla CTU.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nei motivi sulla prova e sull'utilizzabilità documentale; la Corte osserva che le censure non superano i profili di inammissibilità dedotti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per affermare l'ammissibilità del documento prodotto nella fase contenziosa.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica e sull'eventuale consenso all'esame del documento.

  • art. 91 c.p.c.

    Usato dalla corte d'appello per regolare le spese secondo soccombenza; la Cassazione ne conferma l'impostazione ritenendola coerente con la soccombenza esclusiva del ricorrente.

  • d.m. 55/2014

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che la censura sulla falsa percezione del contenuto della CTU sarebbe eventualmente deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla trattazione camerale e alla riserva di deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive non possono essere introdotte domande nuove o motivi ulteriori rispetto a quelli già contenuti nell'atto introduttivo; in cassazione, la mancata specifica indicazione di tali elementi processuali rende il ricorso inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
  • La nullità della consulenza tecnica d'ufficio per mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni o per vizi della partecipazione delle parti ha natura relativa e si sana se non viene eccepita nella prima difesa utile successiva al deposito dell'elaborato, anche nell'udienza di mero rinvio fissata per consentirne l'esame.
  • Se il giudice di merito fonda la decisione su un presupposto fattuale che il ricorrente contesta come inesistente nel contenuto degli atti o dell'elaborato peritale, la doglianza può integrare, al più, un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., non un vizio denunciabile come errore di legittimità in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione deve censurare la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; se la censura non si confronta con il reale fondamento della decisione, è inammissibile.
  • Le questioni nuove, non adeguatamente dedotte e documentate nei precedenti gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
  • In tema di spese di lite, la liquidazione secondo il criterio della soccombenza resta corretta anche se una specifica eccezione preliminare della controparte sia stata disattesa, quando la soccombenza sostanziale e complessiva ricada comunque su una sola parte.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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