Cassazione Civile, Ordinanza n. 03928/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPE? No: ai fini IRES e IRAP per l'anno 2004, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di costi sostenuti da un istituto bancario nell'ambito di due operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza realizzate nel 2000 e nel 2004. Dopo un primo contenzioso definito in cassazione con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in sede rescissoria, aveva accolto l'appello della banca e annullato l'avviso, ma aveva integralmente compensato le spese di tutti i gradi per la complessità delle questioni trattate. Con l'unico motivo del nuovo ricorso per cassazione, la banca ha denunciato la violazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la compensazione totale delle spese fosse illegittima perché disposta senza gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha applicato la disciplina dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo vigente ratione temporis, osservando che essa, come l'art. 92, comma 2, c.p.c., consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Ha poi ribadito che la complessità delle questioni trattate integra una ragione idonea a giustificare la compensazione e che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito, salvo contraddizione manifesta tra motivazione ed evidenze di causa. Poiché la sentenza impugnata aveva motivato la compensazione richiamando la complessità e la novità della questione, anche con riferimento alla particolare fase del giudizio di rinvio, la censura è stata respinta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della banca alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma di legittimità per denunciare la violazione di legge in tema di spese processuali.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
le spese del giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate
nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione totale o parziale delle spese soltanto nelle ipotesi indicate e con espressa motivazione.
art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, d.lgs. n. 156 del 2015
ha modificato l'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ma la modifica non era applicabile al caso concreto.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023
ha delimitato l'applicabilità delle ulteriori modifiche al contenzioso instaurato dal 5 gennaio 2024, sicché non riguardavano la controversia.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato come parametro sostanzialmente corrispondente alla disciplina tributaria ratione temporis; la clausola delle gravi ed eccezionali ragioni è qualificata come norma elastica.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è legittima solo nei casi espressamente previsti dalla norma applicabile ratione temporis: soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate.
- La complessità delle questioni trattate, soprattutto se collegata alla novità della questione giuridica e alla mancanza di precedenti consolidati, può costituire una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- La valutazione della gravità ed eccezionalità delle ragioni poste a base della compensazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è coerente con le evidenze di causa e non contrasta con la giurisprudenza consolidata.
- La motivazione della compensazione può fondarsi su una valutazione complessiva e globale dell'esito della lite, e può legittimamente comprendere anche le spese del giudizio di rinvio quale fase rescissoria del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03913/2026 del 22/02/2026
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03914/2026 del 22/02/2026
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03915/2026 del 22/02/2026
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03916/2026 del 22/02/2026
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03917/2026 del 22/02/2026
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03918/2026 del 22/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →