Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03928/2026 del 22/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPE? No: ai fini IRES e IRAP per l'anno 2004, con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di costi sostenuti da un istituto bancario nell'ambito di due operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza realizzate nel 2000 e nel 2004. Dopo un primo contenzioso definito in cassazione con rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in sede rescissoria, aveva accolto l'appello della banca e annullato l'avviso, ma aveva integralmente compensato le spese di tutti i gradi per la complessità delle questioni trattate. Con l'unico motivo del nuovo ricorso per cassazione, la banca ha denunciato la violazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la compensazione totale delle spese fosse illegittima perché disposta senza gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha applicato la disciplina dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo vigente ratione temporis, osservando che essa, come l'art. 92, comma 2, c.p.c., consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Ha poi ribadito che la complessità delle questioni trattate integra una ragione idonea a giustificare la compensazione e che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito, salvo contraddizione manifesta tra motivazione ed evidenze di causa. Poiché la sentenza impugnata aveva motivato la compensazione richiamando la complessità e la novità della questione, anche con riferimento alla particolare fase del giudizio di rinvio, la censura è stata respinta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della banca alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese è legittima solo nei casi espressamente previsti dalla norma applicabile ratione temporis: soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate.
  • La complessità delle questioni trattate, soprattutto se collegata alla novità della questione giuridica e alla mancanza di precedenti consolidati, può costituire una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • La valutazione della gravità ed eccezionalità delle ragioni poste a base della compensazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è coerente con le evidenze di causa e non contrasta con la giurisprudenza consolidata.
  • La motivazione della compensazione può fondarsi su una valutazione complessiva e globale dell'esito della lite, e può legittimamente comprendere anche le spese del giudizio di rinvio quale fase rescissoria del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.