Cassazione Penale, Ordinanza n. 15181/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del GUP del Tribunale di Trani era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione all'imputata in relazione a due capi: un reato in materia di stupefacenti di lieve entità e un episodio di resistenza a pubblico ufficiale con lesioni aggravate, unificati dalla continuazione e commessi in Corato l'11 giugno 2025. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la mancanza di motivazione quanto alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie contestate e quanto alle ragioni ostative a un eventuale proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consenta l'impugnazione soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione dedotto non rientra tra i motivi consentiti, neppure quando venga prospettata l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come base del patteggiamento applicato dal GUP
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento
la Corte richiama il principio secondo cui l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento non integra di per sé un motivo deducibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
in caso di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
capo di imputazione in materia di stupefacenti oggetto di patteggiamento
circostanza aggravante contestata nel capo relativo alla resistenza e lesioni
reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato nel capo 2
lesioni personali contestate nel capo 2
richiamato quale aggravante delle lesioni
ulteriore richiamo aggravatorio nel capo 2
unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Il difetto di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato non è deducibile contro la sentenza di patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge, come l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena.
- La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, un autonomo motivo di ricorso contro il patteggiamento fuori dai casi tassativamente consentiti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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