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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15181/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del GUP del Tribunale di Trani era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi otto di reclusione all'imputata in relazione a due capi: un reato in materia di stupefacenti di lieve entità e un episodio di resistenza a pubblico ufficiale con lesioni aggravate, unificati dalla continuazione e commessi in Corato l'11 giugno 2025. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la mancanza di motivazione quanto alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie contestate e quanto alle ragioni ostative a un eventuale proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consenta l'impugnazione soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio di motivazione dedotto non rientra tra i motivi consentiti, neppure quando venga prospettata l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del patteggiamento applicato dal GUP

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte richiama il principio secondo cui l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento non integra di per sé un motivo deducibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    capo di imputazione in materia di stupefacenti oggetto di patteggiamento

  • art. 61 n. 2 c.p.

    circostanza aggravante contestata nel capo relativo alla resistenza e lesioni

  • art. 337, secondo comma, c.p.

    reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato nel capo 2

  • art. 582 c.p.

    lesioni personali contestate nel capo 2

  • art. 585 c.p.

    richiamato quale aggravante delle lesioni

  • art. 576 nn. 1 e 5-bis c.p.

    ulteriore richiamo aggravatorio nel capo 2

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa a seguito di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Il difetto di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato non è deducibile contro la sentenza di patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge, come l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena.
  • La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. non costituisce, di per sé, un autonomo motivo di ricorso contro il patteggiamento fuori dai casi tassativamente consentiti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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