Cassazione Civile, Ordinanza n. 11834/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia riguarda numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1980 e il 1994 e che chiedevano il riconoscimento di un'adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi, asseritamente dovuta in base alla normativa interna di attuazione delle direttive europee. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio, aveva accolto l'eccezione di prescrizione per gran parte delle domande e aveva liquidato la remunerazione soltanto a pochi medici, applicando l'importo di euro 6.713,94 per anno di corso. In appello la Corte territoriale aveva confermato l'impostazione, ritenendo prescritti i diritti dei più e applicando l'importo dell'art. 11 L. n. 370/1999. In cassazione sono stati proposti più ricorsi, quasi tutti centrati su: decorrenza della prescrizione decennale; necessità o meno di un'eccezione specifica nei confronti dei medici intervenuti successivamente; individuazione del quantum dovuto; mancato riconoscimento del danno ulteriore da perdita di chance; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; spese di lite. Alcuni ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la prescrizione non potesse decorrere prima del pieno recepimento delle direttive e che, per i medici intervenuti, l'eccezione non fosse stata tempestivamente sollevata. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla decorrenza generale della prescrizione e sul quantum, ma ha accolto i motivi relativi all'omessa tempestiva eccezione di prescrizione nei confronti di alcuni medici intervenuti, cassando con rinvio per il riesame delle loro posizioni. È stato dichiarato estinto per rinuncia il ricorso di un medico e inammissibile il ricorso tardivo di un altro.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio nei confronti di un ricorrente, ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi e un ricorso per tardività, ha rigettato o assorbito gli ulteriori motivi non accolti, ma ha accolto i motivi di tre ricorsi limitatamente alla questione della prescrizione opposta ai medici intervenuti in primo grado senza tempestiva riproposizione dell'eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato. Per effetto dell'accoglimento parziale, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini le posizioni dei medici intervenuti rispetto ai quali la prescrizione non risultava eccepita tempestivamente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei soccombenti, con le precisazioni indicate in motivazione, e per alcuni ricorrenti è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura è inammissibile quando la decisione impugnata si è conformata a un orientamento di legittimità consolidato
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
sono richiamati come parametri di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/omessa pronuncia
invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte distingue i casi in cui la questione è stata effettivamente esaminata o è rimasta assorbita
richiamato in relazione ai vizi motivazionali dedotti contro la sentenza di appello
invocato nei motivi relativi alla tempestività dell'eccezione di prescrizione
invocato per sostenere la decadenza della convenuta dall'eccezione non tempestivamente sollevata
richiamato sul riparto dell'onere della prova, in particolare quanto alla perdita di chance e agli atti interruttivi della prescrizione
richiamato nei motivi sulla prescrizione estintiva
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nella specie la Corte conferma, per la maggior parte delle posizioni, il dies a quo del 27 ottobre 1999, ma solo in generale e nei limiti dell'orientamento consolidato
l'eccezione di prescrizione non è rilevabile d'ufficio ed è soggetta alle regole di tempestiva deduzione
richiamato per la prescrizione decennale
invocato per sostenere l'efficacia dell'atto interruttivo nei confronti della Presidenza del Consiglio quale unico legittimato passivo
richiamato nei motivi sul compenso e sugli interessi
richiamato nei motivi sul compenso e sugli interessi
richiamato per contestare la decorrenza della prescrizione e la fonte dell'obbligazione
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
costituisce, per la Corte, un adempimento parziale della disciplina comunitaria e segna per i destinatari esclusi il momento dal quale far decorrere la prescrizione; rappresenta anche il parametro di liquidazione del danno riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata
art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
non è applicabile ai medici specializzandi delle annualità precedenti all'anno accademico 1991/1992; regola le situazioni future con condizioni diverse
art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999
richiamato nei motivi sul sistema di recepimento e sul quantum
art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU
richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa patrimoniale
artt. 5 e 189 del Trattato CEE
richiamati a fondamento dell'obbligo statale di recepimento delle direttive comunitarie
art. 267 TFUE
richiamato in relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale, ritenuta non necessaria o comunque assorbita
art. 11 Cost.
richiamato nei motivi relativi al primato e all'osservanza del diritto UE
art. 117 Cost.
richiamato nei motivi relativi al rispetto del diritto UE
art. 101 Cost.
richiamato per sostenere l'assoggettamento del giudice soltanto alla legge, censura ritenuta manifestamente infondata
art. 3 Cost.
richiamato nei motivi sul quantum e sull'eguaglianza
artt. 2, 3, 10 e 97 Cost.
richiamati nel tentativo di fondare la pretesa anche per chi era iscritto prima del 1983
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CE
costituiscono il quadro europeo di riferimento sulla remunerazione dei medici specializzandi; il ritardo o l'incompletezza del recepimento statale fonda la domanda risarcitoria
d.P.C.m. 7 marzo 2007
richiamato da alcuni ricorrenti come data di effettivo recepimento, ma non accolto come dies a quo della prescrizione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
presuppone, in caso di soccombenza, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 2
richiamato per la liquidazione del compenso unico nelle cause con pluralità di parti
art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260
richiamato nella valutazione della legittimazione passiva dei Ministeri convenuti
indica la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità
Massime di principio
- Nei giudizi risarcitori promossi dai medici specializzandi per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione, la prescrizione decennale della pretesa decorre, per i soggetti rimasti esclusi dall'adempimento parziale di cui all'art. 11 L. n. 370/1999, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della norma che rende ragionevole la consapevolezza dell'inerzia definitiva dello Stato.
- L'eccezione di prescrizione, essendo eccezione in senso stretto, deve essere tempestivamente sollevata nei confronti di ciascun soggetto che agisca o intervenga nel processo; l'eccezione formulata verso gli attori originari non si estende automaticamente ai successivi intervenienti adesivi, se non viene riproposta nel primo atto utile successivo al loro ingresso.
- In presenza di intervento adesivo successivo, il convenuto che intenda opporre la prescrizione deve esercitare il diritto di difesa nei confronti dell'interveniente nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o entro il termine eventualmente concesso dal giudice; in difetto, la decadenza impedisce di far valere l'eccezione nei suoi confronti.
- Per i medici specializzandi del periodo anteriore all'anno accademico 1991/1992, il parametro risarcitorio non è l'importo più elevato previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, ma quello fissato dall'art. 11 L. n. 370/1999, che il giudice di legittimità qualifica come adempimento parziale della disciplina comunitaria.
- Il riconoscimento di un danno ulteriore rispetto alla somma parametrata dall'art. 11 L. n. 370/1999 richiede una specifica allegazione e prova della perdita di chance, mediante l'indicazione concreta delle occasioni professionali o concorsuali effettivamente perse, non essendo sufficiente la mera deduzione astratta della mancata spendibilità del titolo.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è superflua quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato della Corte di cassazione ritenuto conforme al diritto vivente e non emergono specifici profili di dubbio interpretativo decisivi per la controversia.
- La compensazione delle spese processuali resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata esplicita motivazione sul mancato esercizio di tale potere, di per sé, non integra vizio censurabile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: quando si deducono fatti interruttivi della prescrizione o altre circostanze documentali, occorre indicare specificamente dove i documenti siano stati prodotti nei precedenti gradi di merito e come la questione sia stata devoluta al giudice di appello.
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