Cassazione Penale, Sentenza n. 34901/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del 22/06/2021 (che aveva respinto il reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 24/02/2021 che aveva rifiutato la liberazione anticipata). Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza del 18/08/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché la copia del provvedimento impugnato allegata al ricorso era priva della sottoscrizione digitale di conformità del difensore, in violazione dell'art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge 28/10/2020 n.137. Il ricorrente deduceva (i) erronea applicazione della norma sostenendo che il provvedimento impugnato non doveva essere considerato un allegato e quindi doveva essere trasmesso dal giudice a quo; e (ii) illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6-bis per contrasto con l'art. 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, denunciando irragionevolezza e disparità di trattamento tra deposito cartaceo e deposito via PEC.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione letterale del combinato disposto degli artt. 24, comma 6-bis e 6-sexies del DL 137/2020: la norma impone che, quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione, gli allegati siano trasmessi in copia informatica per immagine e sottoscritti digitalmente dal difensore per conformità all'originale, e la loro mancata sottoscrizione digitale comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. La Corte ha poi rigettato la questione di costituzionalità sollevata, ritenendo giustificata l'attribuzione al giudice a quo del potere di dichiarare l'inammissibilità per gli atti ricevuti telematicamente e legittimo il diverso trattamento tra depositi cartacei e depositi via PEC, in funzione delle esigenze tecniche ed organizzative. Ai sensi dell'art. 616 c.1 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 24, comma 6-bis, decreto-legge 28/10/2020 n.137, convertito con legge 18/12/2020 n.176
fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale
La Corte ha ritenuto che la norma impone requisiti tecnici essenziali ad substantiam: le copie degli allegati devono essere inviate come immagini e sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità; la mancata sottoscrizione rende l'impugnazione inammissibile.
art. 24, comma 6-sexies, decreto-legge 28/10/2020 n.137
fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale
Il comma 6-sexies sanziona la violazione del requisito tecnico previsto dal comma 6-bis con l'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato tale sanzione.
artt. 581, 582 comma 1, 583 c.p.p.
Richiamati come limiti e riferimenti procedurali al deposito telematico; la Corte li menziona per collocare la disciplina speciale del deposito delle impugnazioni nel contesto delle norme processuali ordinarie.
Richiamato nel comma 6-sexies come limite alla sanzione di inammissibilità; la Corte ne tiene conto nel comando normativa.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per profili di ragionevolezza e diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto il motivo infondato e non ha rilevato violazione dell'art. 111.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente per profili relativi al giusto processo; la Corte ha ritenuto la questione non fondata, reputando legittimo l'assetto procedurale previsto dalla norma emergenziale.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali derivanti dalla decisione di inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 41098 del 15/10/21 (Pirone)
Citata come precedente che aveva già affermato il carattere di requisiti tecnici essenziali delle modalità di deposito telematico e la necessità della sottoscrizione digitale degli allegati per assicurare provenienza, integrità e completezza degli atti.
Massime di principio
- I requisiti tecnici previsti dall'art. 24 DL 137/2020 (in particolare la sottoscrizione digitale per conformità delle copie informatiche degli allegati da parte del difensore) sono ad substantiam: la loro omissione può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Per le impugnazioni ricevute telematicamente è attribuito al giudice a quo il potere di dichiararne l'inammissibilità, poiché l'ufficio che ha emesso l'atto è quello che riceve e archivia l'atto informatico e può verificare i requisiti tecnici.
- La disciplina differenziata tra depositi cartacei e depositi tramite PEC non è automaticamente incostituzionale: trattasi di trattamenti diversi di situazioni diverse giustificati da esigenze tecniche e organizzative connesse al deposito telematico.
- In presenza di termini e requisiti tecnici emergenziali volti a garantire la continuità del servizio giurisdizionale, le interpretazioni estensive o attenuanti della norma da parte del giudice di legittimità sono limitate quando la norma appaia chiara e funzionale a esigenze di provenienza, integrità e tempestività.
- Prassi operativa consigliata: prima del deposito telematico verificare che tutte le copie per immagine degli allegati siano effettivamente generate e sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità; conservare certificazioni di invio e ricevuta PEC; in caso di incertezza, considerare la preventiva richiesta di trasmissione o chiarimento al giudice a quo.
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