Cassazione Civile, Ordinanza n. 09550/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (richiedente marchio)
La controversia
La controversia nasce dal rifiuto dell’Ufficio italiano brevetti e marchi di accogliere l’opposizione proposta da una società titolare di marchi contro la registrazione, richiesta da un’altra società, di un marchio denominativo e figurativo destinato a contraddistinguere servizi appartenenti a più classi. La Commissione dei ricorsi aveva confermato il rigetto dell’opposizione ritenendo, in sintesi, che le prove documentali prodotte dimostrassero un uso estensivo soprattutto del segno denominativo della ricorrente e non del solo simbolo grafico costituito da una lettera stilizzata; che tale lettera non avesse autonoma valenza distintiva nella circolazione commerciale; che il segno della ricorrente avesse carattere distintivo normale, con tutela meno estesa; e che tra i segni in conflitto vi fosse diversità sufficiente a escludere il rischio di confusione. In cassazione la ricorrente ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. e dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova: secondo la ricorrente, alcuni documenti dimostrerebbero che la lettera stilizzata era usata isolatamente e non solo in abbinamento ad altre parole; inoltre dagli atti emergerebbe la notorietà del segno in un altro Stato membro dell’Unione e la sua conoscenza da parte di una parte non irrilevante del pubblico italiano, con conseguente diritto alla tutela del marchio notorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura ex art. 115 c.p.c. è impropriamente formulata, perché tale norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti, mentre non è denunciabile come violazione dell’art. 115 la mera contestazione della valutazione delle prove offerte dalle parti. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la Commissione aveva effettivamente esaminato globalmente i documenti prodotti e che la ricorrente si limitava a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha anche escluso che la sentenza impugnata fosse in contrasto con la giurisprudenza unionale richiamata sulla tutela del marchio noto in una parte sostanziale dell’Unione, perché la decisione di merito non conteneva affermazioni incompatibili con quel principio e la censura non era coerente con la motivazione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i.
Norma evocata come parametro di tutela del marchio nella valutazione del rischio di confusione e della notorietà del segno; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei poteri officiosi; non è invece censurabile la valutazione comparativa del materiale probatorio.
La valutazione delle prove proposte dalle parti e la scelta di quelle ritenute più convincenti rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili come violazione dell’art. 115.
art. 4, par. 3, dir. 2008/95/CE
Richiamata per la tutela del marchio notorio in una parte sostanziale dell’Unione europea; la Corte osserva che il principio non è violato dalla sentenza impugnata, che non contiene affermazioni incompatibili con esso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i limiti dei poteri officiosi; non consente di censurare la mera diversa ponderazione delle prove ritualmente acquisite.
- La rivalutazione del materiale documentale e la scelta delle risultanze ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito e non possono essere sovvertite in sede di legittimità mediante una diversa ricostruzione fattuale.
- Una censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza impugnata o attribuisce alla decisione un contenuto non effettivamente espresso.
- La tutela del marchio notorio in ambito unionale richiede che il segno sia conosciuto da una parte non irrilevante del pubblico pertinente e che vi sia un nesso con il marchio successivo, ma la deduzione di tale principio deve essere ancorata a un effettivo contrasto con la decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09418/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09420/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09421/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09425/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09426/2024 del 09/04/2024
- ordinanza_civile · 9 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09427/2024 del 09/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →