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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09376/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo, in prededuzione, di due crediti: uno per imposta di registro pagata dalla società resistente in luogo della società in amministrazione straordinaria, in relazione a contratti di locazione relativi a un immobile in Roma; l’altro per canoni di locazione non corrisposti in un determinato periodo. I commissari straordinari e il giudice delegato avevano escluso il credito; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, lo aveva invece ammesso. La procedura ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, per non avere il tribunale valutato elementi che avrebbero confermato il carattere distrattivo dell’operazione di spin off immobiliare e il collegamento dei contratti di locazione con tale operazione; (2) omesso esame e falsa impostazione giuridica sulla nullità del contratto di locazione, sostenendo che la nullità del contratto fosse autonoma rispetto alla validità delle delibere presupposte; (3) violazione degli artt. 1344, 1418, 2423, 2426, 2433, 2445 e 2626 c.c., per avere escluso la nullità per illiceità della causa e frode alla legge nonostante l’asserito collegamento negoziale distrattivo; (4) violazione dell’art. 9 l. 192/1998, per avere negato l’abuso di dipendenza economica in mancanza di prova dello squilibrio e dell’assenza di alternative di mercato; (5) violazione dell’art. 50 d.lgs. 270/1999 e dell’art. 1-bis d.l. 134/2008 conv. in l. 166/2008, sostenendo che la prosecuzione del contratto non comportasse prededuzione in assenza di espresso subentro del commissario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione del tribunale nella parte in cui quest’ultimo aveva affermato in astratto che gli atti collegati a un’operazione distrattiva non potessero essere nulli per frode alla legge, osservando che gli atti negoziali che realizzano direttamente un risultato vietato da norme imperative o penali possono essere nulli ex art. 1418 c.c. Tuttavia, ha ritenuto che, nel caso concreto, il tribunale avesse compiuto un accertamento di fatto non efficacemente censurato: aveva escluso che i contratti di locazione avessero concorso alla distrazione patrimoniale, ritenendo che la lesione del patrimonio sociale fosse già integralmente prodotta dalle delibere e dalle operazioni societarie precedenti. Essendo questo apprezzamento di fatto insindacabile nei limiti denunciati, ne consegue che il contratto di locazione non poteva essere qualificato come parte dell’operazione distrattiva né dichiarato nullo per violazione delle norme incriminatrici richiamate. La Corte ha inoltre ritenuto infondato il motivo sull’art. 50 d.lgs. 270/1999, confermando che nell’amministrazione straordinaria i contratti pendenti proseguono fino a eventuale scioglimento del commissario e che i crediti maturati nel frattempo sono prededucibili; ha giudicato inammissibile il motivo sull’abuso di dipendenza economica perché il tribunale aveva escluso, in fatto, la prova della dipendenza economica e della mancanza di alternative sul mercato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo o per l’erronea supposizione della sua esistenza/inesistenza; non consente una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non può essere usato per contestare accertamenti di fatto correttamente motivati.

  • art. 1344 c.c.

    La frode alla legge richiede che il negozio sia strumentalmente diretto a eludere una norma imperativa; tuttavia, un contratto lesivo dei creditori non è di per sé nullo se l’ordinamento appronta rimedi speciali diversi dalla nullità.

  • art. 1418 c.c.

    La nullità discende non solo dalla illiceità del contenuto, ma anche dalla violazione di norme imperative che vietino in assoluto la stipulazione del contratto; in particolare quando il contratto realizza direttamente un risultato vietato dalla legge penale.

  • art. 2423 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma asseritamente violata nelle operazioni societarie, ma non ritenuto decisivo ai fini della nullità del contratto di locazione nel caso concreto.

  • art. 2426 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla corretta rappresentazione contabile e alla distribuzione di riserve, ma non ritenuto sufficiente per fondare la nullità dei contratti oggetto di causa.

  • art. 2433 c.c.

    Richiamato come norma sulla distribuzione degli utili/dividendi, evocata per sostenere l’elusione dei vincoli societari tramite i canoni di locazione.

  • art. 2445 c.c.

    Richiamato in relazione alla riduzione del capitale sociale, come norma che si assumeva aggirata dall’operazione complessiva.

  • art. 2626 c.c.

    Richiamato in relazione alla restituzione dei conferimenti, come norma che si assumeva elusa dall’operazione negoziale complessiva.

  • art. 9 l. 192/1998

    L’abuso di dipendenza economica richiede, in fatto, sia un eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi, sia la mancanza di reali alternative sul mercato, oltre a una condotta arbitraria contraria a buona fede; nel caso concreto tali presupposti non sono stati provati.

  • art. 50 d.lgs. n. 270/1999

    Nell’amministrazione straordinaria i contratti pendenti continuano a essere eseguiti fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di scioglimento; per i contratti di locazione, se il locatore è sottoposto a procedura, il commissario subentra salvo patto contrario.

  • art. 1-bis l. n. 166/2008

    Interpreta l’art. 50, comma 2, d.lgs. 270/1999 nel senso che l’esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione non fanno venir meno la facoltà di scioglimento e non attribuiscono all’altro contraente i diritti del subentro fino all’espressa dichiarazione del commissario.

  • art. 51 d.lgs. n. 270/1999

    I diritti dell’altro contraente sorti prima dello scioglimento sono regolati dalle norme richiamate della legge fallimentare.

  • art. 52 d.lgs. n. 270/1999

    I crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e per la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti in prededuzione.

  • art. 72 l. fall.

    È richiamato in via comparativa per evidenziare la diversa disciplina del fallimento rispetto all’amministrazione straordinaria; nel fallimento i contratti pendenti restano sospesi fino alla scelta del curatore.

  • art. 111 l. fall.

    Richiamato come base della prededuzione per i crediti sorti nella continuazione dell’attività d’impresa.

  • art. 216 l.fall.

    Richiamato quale norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta per distrazione, utilizzata per sostenere la nullità degli atti che realizzano il depauperamento patrimoniale.

  • art. 223 l.fall.

    Richiamato per l’estensione della bancarotta fraudolenta agli amministratori di società, in relazione agli atti di distrazione patrimoniale.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per il concorso di persone nel reato, in relazione ai terzi beneficiari consapevoli degli atti distrattivi.

  • art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.

    Richiamato come esempio di contratto stipulato in violazione del divieto di aggravare il dissesto, quindi nullo per contrarietà a norma imperativa.

Massime di principio

  • Un contratto che sia soltanto pregiudizievole per i creditori non è, per ciò solo, nullo: in tali casi l’ordinamento appronta rimedi speciali di inefficacia o revocatoria, non una nullità generale.
  • La nullità per illiceità della causa o per contrarietà a norme imperative sussiste quando il contratto realizza direttamente un risultato vietato dall’ordinamento, specie se la stipulazione integra o concorre a realizzare un reato o una fattispecie penalmente rilevante.
  • Nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, i contratti pendenti continuano ope legis a produrre effetti fino all’eventuale scioglimento del commissario; i crediti del contraente in bonis maturati nel periodo di prosecuzione sono prededucibili, anche in assenza di un espresso subentro.
  • L’abuso di dipendenza economica richiede prova sia di un eccessivo squilibrio contrattuale sia dell’assenza di reali alternative sul mercato, oltre a una condotta abusiva contraria a buona fede.
  • Nel giudizio di legittimità il collegamento funzionale tra negozi e la sussistenza di una finalità distrattiva sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e censurabili solo nei rigorosi limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLocazione commercialeInadempimentoAmministratoriImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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