Cassazione Civile, Ordinanza n. 04336/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex coniuge)
La controversia
La lite origina da un giudizio promosso da un ex coniuge per ottenere la restituzione di somme di denaro giacenti su un conto corrente intestato all’allora moglie, sul quale egli era autorizzato a operare. L’attore sosteneva che tali somme provenissero da propri accrediti e che mancasse una causa giustificativa del loro trasferimento alla moglie; la convenuta proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento di un importo da lei rivendicato. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava la riconvenzionale; la Corte d’appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) ultrapetizione, assumendo che la Corte territoriale avesse accolto la domanda su un titolo diverso da quello dedotto; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice avesse errato nel riparto o nella valutazione della prova circa il titolo dei versamenti; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla prova del titolo giustificativo dei versamenti; 4) omesso esame/erroneo assorbimento della domanda riconvenzionale, che secondo la ricorrente non poteva ritenersi assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l’ultrapetizione, rilevando che la Corte d’appello si era mantenuta entro la causa petendi originaria, fondata sull’assenza di una causa giustificativa del trasferimento del denaro. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla prova e sul vizio motivazionale perché diretti in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito, e perché la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente. Quanto alla domanda riconvenzionale, ha ritenuto corretta la sostanza della decisione di merito: l’assorbimento dichiarato dalla Corte d’appello non incideva sul dispositivo, che restava conforme a diritto; in concreto la riconvenzionale risultava comunque incompatibile con l’accertamento compiuto sulle somme effettivamente rimaste sul conto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se accoglie la domanda sulla base della medesima causa petendi dedotta dall’attore, anche se la motivazione valorizza una diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo, purché non introduca un titolo del tutto nuovo.
La violazione dell’onere della prova sussiste solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di scomposizione della fattispecie; non quando la censura miri, in realtà, a contestare la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di ultrapetizione è scrutinabile come error in procedendo, ma richiede che il giudice abbia pronunciato su un bene della vita o su un titolo estraneo alle domande o eccezioni delle parti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La doglianza per violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo è ammissibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di dedurre una mera motivazione contraddittoria o una diversa lettura delle prove.
L’ordine di decisione delle questioni non determina cassazione quando la motivazione sostanziale della sentenza di merito conduce comunque a un dispositivo conforme a diritto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta la dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Non vi è ultrapetizione se il giudice accoglie la domanda restando entro la causa petendi originaria e limitandosi a valorizzare la mancanza di una causa giustificativa del trasferimento patrimoniale dedotto in giudizio.
- La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia effettivamente invertito o alterato il riparto dell’onere probatorio; se la censura riguarda invece la lettura delle prove, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. non copre il dissenso sulla valutazione del materiale istruttorio né la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il mancato rispetto del minimo costituzionale.
- Quando una domanda riconvenzionale è incompatibile con l’accertamento principale compiuto sui fatti e sulle somme effettivamente controverse, l’eventuale qualificazione in termini di assorbimento non incide sul risultato sostanziale se il dispositivo resta conforme a diritto.
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