Cassazione Civile, Ordinanza n. 25177/2021 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Un soggetto privato aveva promosso davanti al tribunale una causa contro una società per ottenere l'esecuzione in forma specifica di un preliminare di trasferimento immobiliare. Durante la lunga durata del giudizio, l'immobile era stato trasferito a un terzo, rendendo impossibile la pronuncia ex art. 2932 c.c.; la domanda era stata quindi convertita in restituzione di quanto versato, ma anche tale tutela risultava inefficace perché il patrimonio della società si era nel frattempo dissolto per iniziative di altri creditori. Il ricorrente aveva allora chiesto, nel procedimento ex legge Pinto, un indennizzo anche per il danno patrimoniale derivante dall'impossibilità di soddisfarsi sul patrimonio della debitrice, sostenendo che senza l'eccessiva durata del processo avrebbe potuto conseguire il proprio credito. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo l'indennizzo non patrimoniale ex L. n. 89/2001, liquidando euro 4.500, ma aveva rigettato il danno patrimoniale ritenendolo non provato e comunque non risarcibile ai sensi della stessa legge. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione della L. n. 89/2001, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 6 CEDU, oltre a vizio motivazionale, contestando sia l'affermazione di non risarcibilità del danno patrimoniale sia la ritenuta mancanza di prova e l'omesso esame della documentazione sul deterioramento patrimoniale della società debitrice; con il secondo motivo censurava la liquidazione delle spese processuali perché inferiore ai minimi del D.M. n. 55/2014, in violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la pretesa al risarcimento del danno patrimoniale fosse comunque correttamente respinta per difetto di prova e che il fatto del successivo depauperamento patrimoniale del debitore non fosse decisivo, perché sopravvenienze autonome come incapienza o fallimento interrompono il nesso causale tra durata irragionevole del processo e danno economico, degradando la preesistente situazione a mera occasione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la liquidazione delle spese operata dalla corte territoriale era inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, applicabile nel testo modificato dal D.M. n. 37/2018, con conseguente necessità di cassare il decreto limitatamente alla regolazione delle spese e di rinviare alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda originaria di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di trasferimento immobiliare
richiamato come fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo
art. 1-bis, comma 2, L. n. 89/2001
invocato dal ricorrente per sostenere la risarcibilità del danno patrimoniale da durata irragionevole del processo
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sul danno patrimoniale lamentato
art. 6 CEDU
richiamato a sostegno della tutela per irragionevole durata del processo
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso, in particolare nn. 3 e 5
richiamato per censurare la liquidazione delle spese professionali al di sotto dei parametri minimi
usato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali, ritenuto inderogabile nei minimi nel testo applicabile al decreto impugnato
considerato come modifica applicabile al testo del D.M. n. 55/2014 vigente al momento del decreto impugnato
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il danno patrimoniale è risarcibile solo se costituisce conseguenza immediata e diretta del ritardo secondo un criterio di causalità adeguata; sopravvenienze autonome come incapienza patrimoniale o fallimento del debitore interrompono il nesso causale e rendono il ritardo mera occasione del pregiudizio.
- Quando il provvedimento impugnato si fonda su una duplice ratio decidendi, il ricorrente deve censurarle entrambe; la mancata impugnazione efficace di una ratio autonoma rende inammissibile o comunque inefficace la censura sull'altra.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il fatto storico asseritamente omesso è decisivo; non lo è il fatto la cui considerazione non potrebbe comunque condurre a una decisione diversa per la presenza di una causa autonoma di rigetto.
- Per la liquidazione dei compensi professionali, il giudice deve rispettare i minimi tariffari applicabili; ove il decreto o la sentenza li superi in difetto, la statuizione sulle spese è censurabile e va cassata limitatamente a tale capo.
- Nel testo del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, la diminuzione dei compensi per la fase istruttoria non può oltrepassare il limite del 70% e i minimi risultano inderogabili per il provvedimento considerato dalla Corte.
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