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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27031/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

I proprietari di due unità immobiliari situate nel piano scantinato impugnavano alcune delibere assembleari condominiali, contestando in particolare quella del 9 febbraio 1995, con cui l'assemblea aveva deliberato di porre a loro carico, insieme ad altri soggetti indicati nell'ordine del giorno, oneri relativi a servizi e parti comuni quali uso del cancello di ingresso, illuminazione, energia elettrica, pulizia e spese di amministrazione. Dopo che in primo e secondo grado erano state accolte solo alcune censure su altre delibere, i condomini ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, sostenendo che la Corte d'appello avesse riconosciuto loro l'obbligo di contribuzione solo per le spese della tabella A del regolamento contrattuale, ma poi avesse ritenuto valida una delibera che imponeva spese estranee a tale tabella; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione incoerente e illogica; 3) violazione dell'art. 1123 c.c. per avere ritenuto legittima la ripartizione di spese per servizi che essi assumevano di non utilizzare; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite, reputata ingiustificata perché il condominio era risultato quasi integralmente soccombente nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: i primi due perché, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c., non sono più deducibili censure di mera contraddittorietà o insufficienza della motivazione, salvo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, qui non ravvisata; il terzo perché sollecitava un riesame del merito e risultava inoltre carente di autosufficienza e, per la parte nuova introdotta in memoria, inammissibile per novità della questione. Ha poi giudicato infondato il quarto motivo, affermando che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una proporzione matematica tra accoglimento della domanda e riparto delle spese. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, poiché il condominio intimato non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge; non è idoneo a veicolare censure di mera incoerenza logica della motivazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    dopo la riforma del 2012 il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    la nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione apparente, mancante o affetta da contrasto irriducibile tale da renderla incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 1123 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di riparto delle spese condominiali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un riesame del merito.

  • art. 91 c.p.c.

    la disciplina sulle spese segue il principio della soccombenza, ma nel caso concreto non impedisce la compensazione disposta dal giudice di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    dal secondo comma si ricava che il giudice può compensare in tutto o in parte le spese anche senza soccombenza reciproca e senza dover rispettare una proporzione matematica tra accoglimento della domanda e spese poste a carico della parte soccombente.

  • art. 375 c.p.c., comma 2

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti o una vera anomalia motivazionale (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa/incomprensibile).
  • Non è più consentito usare il ricorso per cassazione per contestare la mera contraddittorietà, insufficienza o non condivisibilità logica della motivazione del giudice di merito, salvo che il vizio si traduca in una reale assenza o apparenza della motivazione stessa.
  • La censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito è inammissibile in cassazione, soprattutto quando richiede la rivalutazione di fatti, luoghi, documenti o risultanze istruttorie non autosufficientemente indicati.
  • Nel giudizio di legittimità la deduzione di un fatto o di una questione giuridica nuova richiede che la parte alleghi e indichi specificamente di averla già prospettata nei gradi di merito, altrimenti la doglianza è inammissibile per novità.
  • In tema di spese processuali, il giudice di merito ha un potere discrezionale di compensazione totale o parziale che non è soggetto a un controllo di proporzione matematica tra esito della causa e riparto delle spese; la valutazione della reciproca soccombenza resta tendenzialmente insindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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