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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14988/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (n. 1617/2015) che aveva accolto l'appello della Regione Toscana confermando l'applicabilità dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime (istituita dalla L. n. 281/1970 e recepita dalla L.R. n. 2/1971) per l'anno d'imposta 2006. Il ricorso era articolato in cinque motivi, tra i quali contestazioni di violazione di norme processuali (art. 36 e 61 d.lgs. 546/1992; art. 112 e art. 156 c.p.c.), omissione di pronuncia su motivi d'appello e sulla questione di legittimità costituzionale, contrasti interpretativi sulle norme che disciplinano il tributo regionale e sulla determinazione del canone demaniale da provvedimenti amministrativi senza massimali fissati dalla legge.

La decisione

Con atto notificato, la società ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso per cassazione; la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente. La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia, ha integralmente compensato le spese di giudizio su conforme richiesta delle parti e ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (c.d. contributo unificato aggiuntivo) in caso di rinuncia al ricorso, richiamando orientamento di legittimità che limita tale sanzione ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata quale disposizione che autorizza la decisione in camera di consiglio non partecipata in regime emergenziale; la Corte ha deciso la causa in camera di consiglio ai sensi di tale disposizione.

  • art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198

    Proroga delle disposizioni procedurali emergenziali; richiamata per giustificare la prosecuzione del rito in camera di consiglio.

  • L. n. 281/1970

    Istituisce l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime; la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto sussistenti i presupposti impositivi sulla base di questa legge.

  • L.R. Toscana n. 2/1971

    Norma regionale di recepimento/attuazione dell'imposta prevista dalla L. n. 281/1970; rilevante per la configurazione del presupposto impositivo nella controversia.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 (comma secondo, nn. 2 e 3) e 61

    Richiamati nei motivi di cassazione per censurare presunte violazioni di regole processuali e di motivazione della sentenza impugnata; la Corte non ha esaminato i motivi di merito perché il ricorso è stato estinto per rinuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma sul principio che la sentenza deve decidere tutte le questioni proposte; invocata dalla ricorrente per censurare omissioni nella pronuncia della Corte territoriale; non decisa in sede di legittimità per effetto della rinuncia.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata; anche questo profilo è rimasto inesaminato per estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    La Corte ha precisato, conformemente a precedente giurisprudenza di legittimità, che la disciplina che dispone il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorrente soccombente non si applica in caso di rinuncia al ricorso, poiché la norma è prevista solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e accettata al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo di legittimità senza che la Corte si pronunzi sul merito delle questioni sottoposte.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le parti possono chiedere e ottenere la compensazione delle spese di giudizio; il giudice la concede se sussistono ragioni di concorde richiesta o di equità.
  • Le sanzioni economiche speciali previste per il ricorrente soccombente (es. art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002) non si applicano alla rinuncia dell'impugnazione, poiché la disposizione è di stretta interpretazione e concerne soltanto il rigetto o l'inammissibilità/improcedibilità.
  • La decisione di rinunziare può essere una strategia processuale per evitare il rischio di una pronuncia sfavorevole in diritto sostanziale, ma comporta la perdita della possibilità di ottenere pronunce favorevoli sulle questioni di merito.
  • Se in un giudizio tributario vengono dedotte violazioni di motivazione o omissioni di pronuncia (art. 112 e 156 c.p.c., artt. del d.lgs. 546/1992), tali censure restano inesaminate se il ricorso di legittimità viene estinto per rinuncia.
  • Quando la controversia riguarda l'applicazione di imposte regionali (es. L. 281/1970 e L.R. attuative), è importante valutare preliminarmente la convenienza di proseguire in Cassazione rispetto ai rischi di un esito negativo o all'opportunità di transigere o rinunciare.

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