Cassazione Civile, Ordinanza n. 08225/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un istituto di credito avverso il rigetto, da parte del giudice delegato e poi del Tribunale, della domanda di insinuazione al passivo di un credito garantito da ipoteca su beni della fallita. La banca aveva chiesto l’ammissione in via privilegiata ipotecaria per uno scoperto di conto corrente ipotecario, con indicazione di capitale, interessi convenzionali di mora e interessi legali successivi. Il Tribunale ha confermato il rigetto ritenendo la domanda indeterminata: secondo il giudice di merito, l’istante non aveva determinato ex art. 93 l. fall. la somma da insinuare distinguendo capitale e interessi, come richiesto anche dall’art. 2855 c.c., così da non rendere determinabile il credito e le ragioni della pretesa. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: i primi tre denunciavano, rispettivamente, nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione degli artt. 93, 98, 99 l. fall. e 2855 c.c., sostenendo che la domanda era stata in realtà compiutamente determinata e motivata; il quarto e il quinto motivo censuravano la lettura dell’art. 93 l. fall., negando che fosse necessario distinguere in domanda capitale e interessi e sostenendo che bastasse la determinabilità del credito sulla base degli atti; il sesto motivo contestava che, anche a voler ritenere carente la domanda, l’esclusione dovesse riguardare solo gli interessi post-fallimentari e non l’intero credito. Il fallimento ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi del decreto impugnato, fondato sull’affermazione di indeterminatezza della domanda di insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 93, terzo comma, l. fall. Ha invece accolto congiuntamente il quarto, il quinto e il sesto motivo, osservando che dagli atti e dalla stessa motivazione del provvedimento risultava che il capitale insinuato era stato indicato o comunque era determinabile, e che la domanda conteneva petita e causae petendi sufficientemente individuati. La Corte ha quindi ritenuto errato arrestarsi a una declaratoria sostanziale di inammissibilità della domanda per indeterminatezza e ha cassato il decreto con rinvio al giudice di merito, affinché esamini nel merito le doglianze dell’opponente e l’ammissibilità/sostanza del credito insinuato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità del procedimento; le censure che non si confrontano con la ratio decidendi sono dichiarate inammissibili
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta eccentrica rispetto al contenuto della decisione impugnata
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è escluso quando la motivazione esiste e la censura non attacca la ratio decidendi
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la censura è inammissibile se non intercetta la regola applicata dal giudice di merito
la domanda di insinuazione deve contenere gli elementi necessari a rendere il credito determinato o determinabile; nel caso concreto la Corte esclude che fosse indeterminata la domanda solo perché non esplicitava la distinzione capitale/interessi nei termini ritenuti dal Tribunale
norma processuale richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo
norma processuale richiamata quale base dell’opposizione allo stato passivo e del ricorso al giudice
richiamato in relazione all’estensione dell’ipoteca agli interessi e alla necessità di considerare il capitale iscritto ai fini della determinazione della garanzia
richiamata dalla banca per il tasso medio usurario massimo e il limite agli interessi di mora richiesti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza o del decreto impugnato, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile se il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito, oppure se la doglianza mira solo a contestare la valutazione giuridica della domanda.
- In tema di insinuazione al passivo, la domanda non può essere respinta per indeterminatezza quando, dal suo contenuto complessivo e dagli atti richiamati, il credito risulti almeno determinabile e siano individuati petita e causae petendi.
- Ai fini dell’ammissione di un credito ipotecario, l’eventuale esigenza di distinguere capitale e interessi non può essere applicata in modo formalistico fino a impedire l’esame del merito, se l’importo capitale è indicato o ricavabile e la pretesa è sostanzialmente identificabile.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile una domanda per asserita indeterminatezza, deve verificare concretamente il contenuto dell’istanza e non arrestarsi a una formula di rigetto che escluda l’esame del credito senza accertarne la reale determinabilità.
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