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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07936/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito vantato da una banca per complessivi importi in parte chirografari e in parte privilegiati, relativi a finanziamenti erogati a una società poi fallita. La banca sosteneva di essere cessionaria del compendio bancario, per effetto di scissione, da altra banca cui facevano capo i crediti. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo ritenendo non provata la titolarità del credito, in particolare per mancata produzione dell'atto di scissione e quindi del titolo idoneo a dimostrare la qualità di cessionaria. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che il tribunale avesse introdotto d'ufficio una questione di difetto di titolarità del credito non sollevata nella verifica del passivo e comunque avesse omesso di disporre un'integrazione documentale, avendo la difesa dell'opponente contrastato solo altre ragioni del rigetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non attaccava in modo specifico tutte le rationes decidendi del decreto impugnato, poiché il ricorso non dimostrava, né trascriveva adeguatamente, il titolo di provenienza del credito e soprattutto non conteneva una critica pertinente alla ratio fondata sul difetto di prova della titolarità. Inoltre ha chiarito che, nel testo novellato dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili doglianze di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non di questioni, argomentazioni o elementi istruttori. È stata altresì richiamata la regola per cui il ricorrente deve individuare con precisione il fatto storico omesso e il modo in cui esso sia stato oggetto di discussione tra le parti. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale rileva in cassazione solo quando si traduce in una reale mancanza della motivazione, tale da determinare nullità del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    Il fatto storico omesso deve essere costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, quindi rilevante ai fini del riparto dell'onere della prova.

  • artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso e i dati testuali o extratestuali che ne dimostrino l'esistenza e la discussione in causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non sono ammissibili censure che mirino soltanto a rimettere in discussione la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione.
  • Una questione di diritto o una deduzione difensiva non coincide con un "fatto" ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; il fatto deve essere un preciso accadimento o circostanza storica rilevante per la decisione.
  • Il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata critica di anche una sola ratio autonoma comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la pretesa creditoria è fondata su una successione nel credito per scissione o cessione, la parte che agisce deve provare documentalmente la propria titolarità; il difetto di tale prova è rilevabile dal giudice anche d'ufficio.
  • Per superare una decisione di inammissibilità o di rigetto fondata sulla mancanza di prova della titolarità del credito, il ricorrente deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali del titolo di provenienza e spiegare in modo puntuale la diversa interpretazione delle norme applicate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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