Cassazione Civile, Ordinanza n. 21609/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia riguarda lo scioglimento di una comunione ereditaria conseguente a più successioni e, in particolare, la formazione di un unico progetto divisionale per masse ereditarie provenienti da titoli diversi. In primo grado il tribunale, sulla base di CTU, aveva sciolto la comunione e posto a carico del ricorrente un conguaglio in favore delle altre condividenti, che avevano dichiarato di voler proseguire la comunione tra loro. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con undici motivi, anzitutto che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto possibile la divisione unitaria di masse plurime senza un espresso accordo di tutti i condividenti; ha inoltre contestato il conguaglio, le stime di alcuni beni, la mancata considerazione delle osservazioni alla CTU, la sua qualifica di coltivatore diretto, la valutazione di un immobile e la mancata redazione del progetto divisionale. La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo e ha ritenuto che, in presenza di masse distinte, la divisione unitaria richiede un accordo specifico delle parti, non surrogabile dalla sola condotta processuale del difensore, salvo procura speciale non risultante in atti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti tutti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano limitatamente alla censura accolta e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata resta quindi travolta nella parte in cui aveva ritenuto legittima la divisione unitaria delle masse plurime sulla base di una manifestazione di volontà desunta dal comportamento del difensore e non da un consenso espresso della parte.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 1111 c.c. per sostenere che la divisione unitaria di masse plurime non è consentita senza accordo delle parti
richiamato per affermare che lo scioglimento della comunione e la divisione di masse distinte richiedono il consenso delle parti quando si procede unitariamente su beni appartenenti a diverse comunioni
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale richiamata a base del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
non citato espressamente nel testo come oggetto della decisione, ma non emerge alcuna specifica interpretazione
Massime di principio
- In tema di divisione giudiziale, quando il giudizio riguarda masse ereditarie o comunioni provenienti da titoli diversi, la divisione unitaria è ammissibile solo se vi è un accordo specifico dei condividenti sulla gestione unitaria delle masse.
- Il consenso alla divisione unitaria di masse distinte deve provenire dalla parte interessata e, se l'oggetto comprende beni immobili, deve risultare da una manifestazione di volontà idonea e non dalla mera condotta processuale del difensore, salvo che questi sia munito di procura speciale.
- La semplice adesione alla domanda di divisione non equivale di per sé al consenso alla riunione e liquidazione unitaria di comunioni diverse; occorre distinguere tra consenso allo scioglimento della comunione e consenso alla disciplina unitaria di masse divisionali plurime.
- Se il giudice di merito fonda la decisione sulla presunta acquiescenza o sul comportamento concludente del procuratore, senza verificare un valido consenso della parte, la sentenza è censurabile per violazione dei principi sulla divisione delle masse plurime.
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