Cassazione Civile, Ordinanza n. 17652/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
Tra una società e una banca era stato stipulato, con atto pubblico, un contratto di finanziamento di euro 600.000, garantito da MedioCredito Centrale quale gestore del Fondo di garanzia per le PMI. A seguito dell’inadempimento della società finanziata, la banca aveva escusso la garanzia e il gestore del Fondo aveva pagato l’importo dovuto, poi iscrivendo a ruolo il credito e affidandone la riscossione coattiva all’agente della riscossione, che aveva notificato una cartella di pagamento per capitale, interessi e oneri. La società aveva opposto la cartella deducendo la nullità del contratto di finanziamento e, soprattutto, l’inesistenza di un idoneo titolo per procedere all’iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva. In cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, sostenendo che la riscossione mediante ruolo sarebbe consentita solo per entrate pubblicistiche già assistite da titolo idoneo, mentre nel caso concreto il credito del gestore del Fondo deriverebbe pur sempre da un rapporto privatistico e richiederebbe quindi un titolo esecutivo giudiziale propedeutico.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’unica censura. Ha affermato che, nei casi di interventi pubblici di sostegno erogati mediante garanzia pubblica, il gestore del Fondo che abbia pagato il finanziatore si surroga a quest’ultimo, acquisendo un diritto restitutorio di natura pubblicistica, finalizzato a reintegrare risorse pubbliche. Da ciò deriva l’applicabilità della riscossione coattiva a mezzo ruolo ex art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, senza necessità di un separato titolo esecutivo giudiziale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
consente la riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti di natura pubblicistica agevolata, senza necessità di titolo esecutivo giudiziale, anche per il credito del gestore del Fondo di garanzia dopo la surrogazione
art. 21 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato dalla ricorrente per sostenere i limiti alla riscossione coattiva di entrate patrimoniali di origine privatistica
art. 2, comma 100, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662
norma istitutiva del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese cui si ricollega l’attività del gestore che escute la garanzia
art. 8-bis, comma 3, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, conv. in L. 24 marzo 2015, n. 33
riconosce l’applicabilità della riscossione coattiva ai terzi garanti; la Corte la qualifica come disposizione meramente confermativa del regime già vigente
art. 9, comma 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
il privilegio per i crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti erogati si estende anche agli interventi pubblici in forma di garanzia e al credito del gestore del Fondo che paga il finanziatore
art. 7 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123
ricompreso nel sistema delle misure di sostegno pubblico all’economia cui la Corte collega anche le garanzie pubbliche
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato quanto alla trattazione camerale e al deposito dell’ordinanza
Massime di principio
- Nel sistema degli interventi pubblici di sostegno all’economia, il credito del gestore del Fondo che abbia pagato il finanziatore in forza di una garanzia pubblica non conserva natura privatistica, ma assume natura pubblicistica restitutoria, perché mira al reintegro di risorse pubbliche.
- La surrogazione del gestore del Fondo nel credito originario comporta non solo il trasferimento della pretesa, ma anche la sua riconduzione alla disciplina del recupero delle entrate pubbliche agevolate, con applicazione della riscossione coattiva a mezzo ruolo.
- Per i crediti pubblici agevolati recuperabili ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999 non è necessario un preliminare titolo esecutivo giudiziale, quando il credito discenda da una fattispecie di sostegno pubblico assistita da un regime speciale di riscossione.
- La disciplina del d.lgs. n. 123 del 1998, ivi compreso il privilegio di cui all’art. 9, si estende anche alle garanzie pubbliche e non solo alle erogazioni dirette di denaro, in ragione dell’unitarietà funzionale delle misure di aiuto pubblico.
- La natura pubblicistica del credito recuperato a seguito dell’escussione della garanzia prevale sulla originaria fonte privatistica del finanziamento, perché ciò che rileva ai fini della riscossione è la causa attuale del credito, ossia il ripristino della disponibilità del Fondo pubblico.
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