Cassazione Civile, Ordinanza n. 19785/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato distinti avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2008, rettificando le dichiarazioni fiscali relative a IVA e IRAP della società e a IRPEF imputata per trasparenza ai soci. I contribuenti avevano impugnato gli atti davanti al giudice tributario, ma la Commissione provinciale aveva dichiarato i ricorsi inammissibili per mancata attesa dell'esito della procedura di reclamo/mediazione prevista dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992. In appello i contribuenti avevano dedotto che la norma fosse stata dichiarata costituzionalmente illegittima; la CTR aveva rigettato l'appello ritenendo la censura tardiva perché proposta solo in secondo grado. Nel ricorso per cassazione i contribuenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse applicato una disposizione non più esistente, poiché dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, l'omessa presentazione del reclamo non costituiva più una condizione di ammissibilità del ricorso nei rapporti non esauriti, con efficacia retroattiva della pronuncia costituzionale. Di conseguenza, la CTR non avrebbe potuto confermare l'inammissibilità dei ricorsi né dichiarare tardiva la questione di incostituzionalità. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992
Nel testo originario prevedeva il reclamo come condizione di ammissibilità del ricorso e l'inammissibilità rilevabile d'ufficio; dopo la declaratoria di incostituzionalità, per i rapporti non esauriti, i suoi effetti devono considerarsi venuti meno sin dall'origine.
art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
«La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio»
La Corte osserva che tale previsione, nel testo originario applicabile al caso, è stata travolta dalla pronuncia di incostituzionalità, con effetti retroattivi sui rapporti non esauriti.
art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), L. 27 dicembre 2013, n. 147
Ha modificato la disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2014, sostituendo l'inammissibilità con l'improcedibilità; trattandosi di norma processuale, non incide sugli atti compiuti prima della sua entrata in vigore.
sentenza Corte costituzionale n. 98 del 2014
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del testo originario dell'art. 17-bis, comma 2, con conseguente venir meno ex tunc della disciplina nei rapporti non esauriti.
Massime di principio
- Quando una norma processuale viene dichiarata costituzionalmente illegittima, la pronuncia travolge retroattivamente la disposizione per i rapporti non esauriti, rendendo irrilevante la sua applicazione ai giudizi pendenti.
- Se la preclusione di ammissibilità del ricorso deriva da una norma successivamente caducata per incostituzionalità, il giudice di merito non può confermare l'inammissibilità sulla base di quella disciplina né qualificare come tardiva la deduzione della relativa questione.
- La modifica legislativa sopravvenuta di una norma processuale opera solo per il futuro e non incide sugli atti processuali compiuti prima della sua entrata in vigore; diversa è la retroattività della declaratoria di incostituzionalità.
- Nei giudizi tributari, l'omessa attivazione del reclamo/mediazione non può essere opposta come causa di inammissibilità se la disposizione che la prevedeva come condizione di ammissibilità è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per i rapporti ancora pendenti.
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