Cassazione Civile, Ordinanza n. 20057/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Le società ricorrenti avevano convenuto in giudizio la controparte per ottenere il rimborso delle spese legali e dei costi sostenuti nella difesa di una controversia promossa negli Stati Uniti da una nota attrice e modella statunitense. Sostenevano che la controparte si fosse obbligata contrattualmente a tenerle indenni da ogni effetto pregiudizievole derivante da quel contenzioso, incluse le spese di difesa. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 115, 116, 132, 156 c.p.c. e 2697 c.c., per mancata ammissione delle prove testimoniali e per errata valutazione delle risultanze documentali; 2) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per non aver consentito di provare le allegazioni o comunque esplicitato adeguatamente il ragionamento decisorio; 3) violazione degli artt. 1227 e 1375 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto contraria agli obblighi assunti la revoca del mandato al difensore comune e la nomina di altri avvocati, condotta che le ricorrenti ritenevano invece giustificata e persino utile alla rapida definizione della controversia estera.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ratio decidendi della sentenza d'appello consistesse nell'interpretazione dell'accordo del 27 giugno 2013, secondo cui la società resistente si era impegnata a tenere indenni le ricorrenti da tutti i costi del contenzioso con la modella statunitense, comprese le spese legali, ma solo a condizione che la difesa fosse affidata a un unico avvocato scelto dalla stessa resistente. Tale ratio non è stata efficacemente censurata: la Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui, una volta venuto meno l'accordo sul difensore unico e sulla sua scelta, le ricorrenti avevano perso l'interesse stringente all'esito del giudizio e avevano comunque violato l'intesa nominando propri difensori senza il consenso della controparte. Di conseguenza, le doglianze sulle prove, sul vizio motivazionale e sulla pretesa correttezza della condotta delle ricorrenti sono state ritenute, rispettivamente, infondate o inammissibili. Le ricorrenti sono state condannate in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È evocato dalle ricorrenti per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che il giudice di merito è libero di individuare le fonti del proprio convincimento e che in cassazione non può essere richiesto un riesame del merito.
È richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la Corte esclude che vi sia stata una violazione idonea a fondare il ricorso, poiché la censura mira in realtà a una diversa ricostruzione fattuale.
La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente e non apparente, dunque non sussiste il vizio denunciato.
È richiamato dalle ricorrenti tra le norme processuali asseritamente violate, ma la Corte non ravvisa alcuna nullità processuale decisiva.
È evocato sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte osserva che le richieste istruttorie erano irrilevanti rispetto alla ratio decidendi fondata sull'interpretazione dell'accordo e sull'inadempimento delle ricorrenti.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme di merito.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la legittimità della propria condotta, ma la Corte conferma che la nomina di nuovi difensori senza consenso era in contrasto con l'accordo e quindi non dava diritto al rimborso.
La buona fede nell'esecuzione del contratto non è violata dalla decisione impugnata; al contrario, la Corte ritiene inadempiente la condotta delle ricorrenti rispetto agli impegni assunti in sede transattiva.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo delle ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione di merito del giudice una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione logica e giuridicamente corretta.
- Quando la ratio decidendi è fondata sull'interpretazione di un accordo transattivo o di manleva, il ricorso per cassazione deve colpire specificamente tale interpretazione; censure su singoli elementi istruttori sono irrilevanti se non incidono sulla base decisoria.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile nel giudizio di cassazione in presenza di doppia conforme di merito.
- La mancata ammissione di prove testimoniali o documentali è censurabile solo se le prove richieste siano concretamente decisive, nel senso che la loro acquisizione avrebbe potuto sovvertire con certezza il fondamento della decisione impugnata.
- Se un accordo di manleva subordina il rimborso delle spese alla scelta di un difensore unico o a un diverso assetto convenzionale, la nomina unilaterale di altri legali senza consenso può integrare inadempimento e far venir meno il diritto al rimborso.
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