Ordinanza n. 5536/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensiva, quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento P.S. prot. 0040850 del 17 novembre 2025 in uscita, anche indicato come n. 333/ISP/II/Sezione Mobilità/308831 - Rif. n. 10505 del 5 novembre 2025; quanto ai motivi aggiunti presentati in data 2 febbraio 2026: - del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento P.S. – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – con il quale sono state disposte le assegnazioni concernenti il 19° corso allievo vice ispettore, con decorrenza 4 febbraio 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione ministeriale che dichiarava non valutabile l'istanza di assegnazione a una determinata sede per esigenze di assistenza familiare, nonché piano di assegnazione dei frequentatori del corso e assegnazione alla sede di Genova
Esito
La controversia
Il ricorrente, già agente della Polizia di Stato presso la Questura di Venezia e vincitore del concorso pubblico per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori, ha impugnato la comunicazione con cui il Ministero dell'Interno aveva ritenuto non valutabile la sua istanza, formulata ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, volta a ottenere, al termine del corso, l'assegnazione alla sede di Massa Carrara o a quella più vicina, dove risiede il padre affetto da invalidità con totale inabilità al lavoro. Con motivi aggiunti ha impugnato il piano di assegnazione dei frequentatori del 19° corso e la propria assegnazione alla sede di Genova. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale per la natura non provvedimentale della comunicazione impugnata e l'incompetenza territoriale del TAR Lazio, sostenendo inoltre di non poter valutare l'istanza perché presentata da un frequentatore di un corso di formazione. Il giudice ha ritenuto necessario verificare preliminarmente la validità delle notifiche ai controinteressati, poiché gli indirizzi PEC utilizzati non risultavano iscritti nei pubblici elenchi previsti dalla normativa sul domicilio digitale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che la controversia riguardi atti inseriti nella fase terminale di una procedura concorsuale di portata nazionale. Non ha invece deciso l'eccezione relativa alla presunta natura non provvedimentale della comunicazione impugnata, riservandone l'esame. Ha disposto che il ricorrente, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiarisca la fonte degli indirizzi PEC utilizzati per notificare il ricorso principale e i motivi aggiunti ai controinteressati, non risultando tali indirizzi presenti nei pubblici elenchi di cui all'art. 6-quater del d.lgs. n. 82/2005. Ha inoltre ordinato al Ministero dell'Interno, nello stesso termine, di depositare evidenza degli eventuali provvedimenti o iniziative adottati per soddisfare le esigenze rappresentate dal ricorrente, anche alla luce della documentazione sui movimenti degli ispettori in uscita dai reparti di Massa Carrara, al fine di favorire l'eventuale cessazione della materia del contendere. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 28 aprile 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla domanda cautelare o sul merito dell'annullamento.
Norme richiamate
Disposizioni utilizzate per disporre gli incombenti istruttori nel corso del giudizio.
Norma invocata dal Ministero per eccepire l'incompetenza territoriale; il TAR ha respinto l'eccezione in ragione della riconducibilità della controversia alla fase terminale di una procedura concorsuale nazionale.
art. 33, comma 5, legge n. 104/1992
Base normativa dell'istanza del ricorrente per ottenere l'assegnazione a una sede vicina al familiare disabile.
art. 6-quater d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato per verificare la provenienza degli indirizzi PEC dei controinteressati, non risultanti iscritti nei pubblici elenchi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Nelle controversie concernenti atti della fase terminale di una procedura concorsuale di portata nazionale, la competenza territoriale può essere riconosciuta al TAR Lazio anche quando il ricorrente presta temporaneamente servizio o frequenta il corso presso una sede situata in altra regione.
- Prima di decidere sull'ammissibilità del ricorso, il giudice può disporre chiarimenti sulla fonte degli indirizzi PEC utilizzati per notificare gli atti ai controinteressati quando tali indirizzi non risultano iscritti nei pubblici elenchi previsti dalla disciplina del domicilio digitale.
- In presenza di elementi sopravvenuti potenzialmente idonei a soddisfare la pretesa del ricorrente, il giudice può ordinare all'amministrazione di documentare i provvedimenti o le iniziative adottati per favorire la cessazione della materia del contendere.
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