Ordinanza n. 130/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto prot. nr. -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo adottato dalla Questura di Torino il -OMISSIS-e notificato il 27 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Questura di Torino aveva revocato il suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La domanda cautelare è stata fondata sulla contestata illegittimità della valutazione amministrativa relativa ai presupposti di revoca previsti dall’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998. In particolare, è stata dedotta l’insufficiente considerazione delle circostanze concrete riguardanti la permanenza del ricorrente in Italia da oltre vent’anni e la presenza di rapporti familiari e lavorativi, a fronte di una motivazione basata essenzialmente sulla responsabilità penale per due reati di furto risalenti a sei anni prima.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché l’amministrazione, nel motivare la revoca ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998, non aveva adeguatamente considerato tutte le circostanze del caso concreto. La mera formula di stile fondata sulle due responsabilità penali, risalenti a sei anni prima, non consentiva di per sé di formulare un giudizio di pericolosità e di mancata integrazione sociale, senza una specifica ponderazione della lunga permanenza in Italia e dei rapporti familiari e lavorativi. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione della rilevanza costituzionale degli interessi incisi dalla revoca del titolo di soggiorno. Il merito è stato rinviato a udienza pubblica del 27 maggio 2026. Le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una valutazione concreta e individualizzata dei presupposti di pericolosità e di integrazione sociale, con adeguato bilanciamento degli interessi coinvolti; non è sufficiente una motivazione meramente stereotipata fondata su precedenti penali risalenti.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, applicata dal TAR per valutare fumus boni iuris e periculum in mora.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere motivata sulla base di una valutazione concreta, individualizzata e attuale della pericolosità dello straniero e della sua integrazione sociale.
- Nel valutare la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’amministrazione deve considerare specificamente la durata della permanenza in Italia e la presenza di rapporti familiari e lavorativi, effettuando il bilanciamento degli interessi richiesto dalla disciplina attributiva del potere.
- La mera indicazione di responsabilità penali risalenti, accompagnata da una formula motivazionale stereotipata, non è sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità e di mancata integrazione sociale necessario per la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- La sospensione cautelare del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno è giustificata quando sussistano sia un ragionevole dubbio sulla legittimità della valutazione amministrativa sia un pregiudizio grave derivante dall’incisione di interessi di rilevanza costituzionale.
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