Ordinanza n. 132/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di Revoca del Nulla Osta rilasciato in data 19.05.2024 e del Visto d’ingresso codice pratica P-TO/L/Q/2023/105568 per asserita presenza di elementi ostativi quale asseverazione non conforme alla norma in quanto è stato inserito un contratto collettivo applicato diverso da quello indicato in istanza, emesso in data 1.12.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino e notificato in pari data nonché, ove occorra, di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 28.10.2025 e gli eventuali atti in tema di visto di ingresso e/o permesso di soggiorno collegati al medesimo nulla osta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro e del visto d’ingresso per asserita non conformità dell’asseverazione relativa al contratto collettivo applicato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino ha revocato il nulla osta rilasciato il 19 maggio 2024 e il visto d’ingresso collegato, ritenendo ostativa la non conformità dell’asseverazione prodotta, poiché sarebbe stato indicato un contratto collettivo diverso da quello riportato nell’istanza. Sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e gli eventuali atti collegati in materia di visto e permesso di soggiorno. In sede cautelare, i ricorrenti hanno dedotto, secondo la ricostruzione ritenuta non inverosimile dal Tribunale, di non essere stati messi in condizione di regolarizzare il vizio dell’asseverazione. La documentazione prodotta in udienza evidenziava inoltre una corrispondenza dell’amministrazione nella quale veniva chiarito che il contratto indicato nell’istanza coincideva con quello indicato nell’asseverazione prodotta dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto non inverosimile la ricostruzione dei ricorrenti, rilevando che essi non erano stati posti in condizione di regolarizzare il vizio dell’asseverazione. Ha inoltre considerato la documentazione esibita in udienza, dalla quale risultava che il contratto indicato nell’istanza di nulla osta coincideva con quello indicato nell’asseverazione. Conseguentemente, ha ordinato all’amministrazione di rivalutare la posizione dei ricorrenti, consentendo il deposito nel procedimento dell’asseverazione datata 27 novembre 2025. La decisione sul merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 27 maggio 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia degli atti impugnati e impartire una misura di rivalutazione procedimentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente non risulti inverosimile e dagli atti emerga la possibile erroneità del presupposto ostativo posto dall’amministrazione.
- Quando l’amministrazione individua un vizio regolarizzabile nella documentazione prodotta dall’interessato e tale soggetto non è stato posto in condizione di correggerlo o integrarlo, il giudice può sospendere il provvedimento conclusivo e ordinare la rivalutazione della posizione, consentendo la produzione della documentazione corretta.
- La documentazione acquisita o prodotta nella fase cautelare, compresa la corrispondenza intercorsa con l’amministrazione, può essere valorizzata per verificare provvisoriamente la plausibilità della ricostruzione fattuale e l’opportunità della sospensione dell’atto impugnato.
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