Ordinanza n. 659/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 11/2021 del 15 gennaio 2021 notificata alla Sipa Costruzioni S.r.l. in liquidazione in data 29 gennaio 2021, con cui il Comune di Moncalieri ha ingiunto alla Società il pagamento della somma di euro 217.225,13 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal PEC stipulato tra le parti e della somma di euro 140.839,89, quale contributo di costruzione e connessa sanzione amministrativa; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, e/o conseguente anche se al momento non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ingiunge il pagamento di somme per opere di urbanizzazione previste da una convenzione urbanistica e per contributo di costruzione e relativa sanzione amministrativa
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale con cui le è stato ingiunto il pagamento di euro 217.225,13 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal PEC stipulato tra le parti e di euro 140.839,89 a titolo di contributo di costruzione e connessa sanzione amministrativa. Nel corso del giudizio il TAR, con precedente ordinanza collegiale, ha disposto una verificazione per accertare, alla luce degli obblighi convenzionali assunti, quali opere siano state effettivamente realizzate dalla società, distinguendo tra opere di urbanizzazione e opere realizzate a scomputo degli oneri, nonché la percentuale di esecuzione e il corrispondente valore economico, al fine di determinare l'eventuale importo ancora dovuto e, se necessario, modificare il quantum ingiunto. Il verificatore, individuato nel Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Torino con facoltà di delega, ha nominato un professionista delegato; le parti hanno designato i propri consulenti tecnici. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito della relazione, la ricorrente ha segnalato che le operazioni di verificazione non erano state completate nel contraddittorio tra le parti e ha chiesto il differimento dell'udienza. All'udienza del 26 febbraio 2026 le parti non hanno fornito elementi idonei a superare il difetto di contraddittorio e il mancato completamento dell'incombente istruttorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso né le questioni di rito, né il merito del ricorso, né le spese. Ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di differimento, in ragione del mancato completamento della verificazione e dell'assenza di elementi utili a superare il difetto di contraddittorio nelle operazioni istruttorie. Ha quindi fissato la prosecuzione della trattazione del merito all'udienza pubblica del 24 settembre 2026, disponendo la trasmissione dell'ordinanza alle parti e all'ausiliario del giudice affinché concluda sollecitamente le eventuali attività ancora necessarie in tempo utile per la nuova udienza.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta dal giudice è funzionale alla precisa determinazione dell'importo eventualmente dovuto e non è stata completata nel contraddittorio tra le parti, la causa non deve essere definita nel merito prima del completamento dell'incombente istruttorio.
- Il mancato espletamento tempestivo della verificazione può giustificare il differimento della trattazione a una successiva udienza, con assegnazione all'ausiliario del giudice di un termine utile per concludere le attività e depositare la relazione.
- La verificazione finalizzata alla quantificazione di oneri derivanti da obblighi convenzionali e contributi di costruzione deve consentire di distinguere le opere effettivamente realizzate, le opere realizzate a scomputo e il relativo valore economico, così da determinare l'eventuale importo residuo dovuto.
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