Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 131/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti del 1 Reparto Infrastrutture trasmessi con nota prot. n. M_D A2665B0 REG2025 0018185 del 24 dicembre 2025, con il quale è stata dichiarato non agibile lo Stand “D” di tiro del poligono sito in Vercelli; recante la “trasmissione atto di NON AGIBILITÀ” avente ad oggetto “VERCELLI SEZIONE T.S.N. DI VERCELLI, Corso Rigola n. 23, Vercelli (VC) - Rilascio agibilità al tiro ai sensi della D.T. P2 - Stand “D” a cielo aperto a 300 mt, costituito da n. 8 linee di tiro 3a (terza) categoria. Trasmissione atto di NON AGIBILITÀ.” E dell’allegato “A”; nonché per quanto occorrer possa del “VERBALE DI SOPRALLUOGO IN DATA 26 NOVEMBRE 2025”, redatto dalla “COMMISSIONE PER LE VERIFCHE TECNICHE VOLTE AD ACCERTARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CHIUSI A CIELO APERTO”; dell’Atto Dispositivo n.1 del 21 marzo 2025 (lettera prot. n. M D A2665B0 REG2025 0003946 in data 21.03.2025); di ogni altro atto presupposto, connesso e o consequenziale, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniale, patiti e patendi.

Giustizia amministrativa202600441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di non agibilità dello Stand “D” di tiro del poligono di Vercelli, corredato dal verbale di sopralluogo e dagli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui il 1° Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa ha dichiarato non agibile lo Stand “D” a cielo aperto, costituito da otto linee di tiro a 300 metri, del poligono della Sezione di tiro a segno nazionale di Vercelli. Sono state dedotte, per quanto emerge dall’ordinanza, censure relative al pregiudizio derivante dal decorso del tempo dalla presentazione dell’istanza di accertamento dell’agibilità, alla violazione del principio della collegialità perfetta, all’asserita esistenza di una precedente valutazione amministrativa positiva, nonché alla contraddittorietà intrinseca e all’illegittimità del verbale di sopralluogo del novembre 2025 per carenze istruttorie e travisamento dei fatti. La ricorrente ha inoltre riservato separata azione risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto non fondata, in questa fase, la censura collegata al decorso del tempo, poiché non sono emersi elementi dai quali desumere che il lungo intervallo dalla presentazione dell’istanza di agibilità abbia determinato il rigetto della stessa. Ha parimenti escluso la plausibile fondatezza della censura sulla violazione della collegialità perfetta. Quanto alla precedente valutazione positiva dell’amministrazione, il Collegio ha affermato che essa non vincola l’amministrazione quando l’attività esercitata è diretta a verificare la persistente sussistenza nel tempo dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell’attività. Ha infine ritenuto non assistiti da fumus i motivi riguardanti la contraddittorietà intrinseca e le carenze istruttorie o il travisamento dei fatti nel verbale di sopralluogo, anche in considerazione della pluralità delle ragioni poste a fondamento dell’atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per difetto del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Quando un’attività amministrativa è finalizzata a verificare la persistente sussistenza nel tempo dei requisiti necessari per l’esercizio di un’attività, una precedente valutazione positiva dell’amministrazione non la vincola nelle successive verifiche.
  • La mera durata del procedimento non dimostra, di per sé, che il decorso del tempo abbia determinato il rigetto dell’istanza o renda illegittimo il provvedimento conclusivo; occorrono elementi specifici che colleghino causalmente il ritardo all’esito negativo.
  • In sede cautelare, la pluralità delle ragioni poste a fondamento del provvedimento può escludere il fumus boni iuris delle censure rivolte soltanto a profili di contraddittorietà, istruttoria o travisamento, quando tali censure non risultino idonee a superare tutte le rationes decidendi.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.