Cassazione Civile, Ordinanza n. 09529/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una società titolare di rapporti di conto corrente e da un fideiussore contro l'istituto di credito, per ottenere la rideterminazione del saldo di quattro conti correnti e la ripetizione di quanto indebitamente addebitato. Gli attori contestavano interessi anatocistici capitalizzati trimestralmente, interessi ultralegali asseritamente privi di valida pattuizione scritta, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta illegittimi, costi e remunerazioni non previsti in contratto, nonché applicazioni oltre il tasso soglia antiusura. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova; la corte d'appello aveva confermato, rilevando che gli attori avevano prodotto solo parte degli estratti conto e non la sequenza completa necessaria per ricostruire l'andamento dei rapporti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2697 e 1284, comma 3, c.c. sostenendo che l'onere di produrre i contratti gravasse sulla banca e che essi avessero sempre allegato la mancanza di contratti scritti; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., contestando l'affermazione secondo cui il correntista, per la ripetizione dell'indebito, deve provare il titolo nullo e le singole annotazioni contestate, e sostenendo che, in mancanza della serie completa degli estratti conto, il calcolo dovesse partire dal primo estratto disponibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva in cassazione una questione nuova: la pretesa assenza radicale di un contratto scritto non risultava essere stata posta nei medesimi termini nei gradi di merito, dove la contestazione riguardava piuttosto la mancanza di clausole scritte idonee a legittimare gli addebiti. La Corte ha anche osservato che la memoria illustrativa non può introdurre questioni nuove e che, comunque, la censura sull'anatocismo non era autosufficiente perché non chiariva la data di stipula dei contratti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata sul riparto dell'onere della prova nelle azioni di rideterminazione del saldo e ripetizione dell'indebito bancario: incombe sul correntista attore dimostrare i pagamenti eseguiti, la mancanza di causa debendi e l'andamento del rapporto, anche mediante estratti conto completi o documentazione equivalente. La Corte ha inoltre rilevato che la doglianza investiva in realtà l'apprezzamento di merito della prova, non scrutinabile in cassazione, e che la sentenza d'appello era resa in una situazione di doppia conforme. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il correntista che agisce per la rideterminazione del saldo e la ripetizione dell'indebito deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa la mancanza di causa debendi e l'andamento del rapporto; non si verifica un'inversione automatica dell'onere probatorio a carico della banca.
La dedotta illegittimità degli interessi ultralegali richiede la verifica della presenza o meno di pattuizioni scritte idonee a legittimarli; la questione deve però essere prospettata nei medesimi termini nei gradi di merito e nel ricorso.
Nell'azione di ripetizione dell'indebito il solvens deve dimostrare il pagamento e l'assenza di una valida causa debendi; nel conto corrente ciò implica la prova degli addebiti contestati e della relativa illegittimità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il paradigma del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dai ricorrenti.
Il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre argomenti per mutare indirizzo.
La memoria depositata in questa fase serve solo a illustrare i motivi già proposti e non può introdurre nuove questioni.
L'istanza di esibizione dei contratti e della documentazione bancaria è stata ritenuta non idonea, nel caso concreto, a colmare carenze assertive e probatorie della domanda.
La mancata previa richiesta della documentazione alla banca è stata valorizzata dai giudici di merito come elemento sfavorevole agli attori.
Richiamato con riferimento al divieto di anatocismo nei rapporti bancari, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente e di ripetizione dell'indebito, il correntista deve provare i pagamenti effettuati, la mancanza di causa debendi e l'andamento del rapporto; la produzione degli estratti conto completi o di documentazione equipollente è, di regola, necessaria a tal fine.
- La banca non sopporta l'onere di provare in via sostitutiva i fatti costitutivi della domanda dell'attore; l'eventuale richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può supplire a carenze allegatorie e probatorie della parte onerata.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; se la sentenza impugnata non ne fa menzione, il ricorrente deve indicare dove e come le abbia tempestivamente dedotte nei giudizi precedenti.
- La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può ampliare il thema decidendum introducendo motivi o questioni nuove rispetto al ricorso.
- Quando la decisione di merito si colloca nel solco di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, il ricorso che non offre argomenti seri per mutarlo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità il controllo sulla valutazione delle prove è limitato; non è consentito trasformare la cassazione in un terzo grado di merito per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo è preclusa nei limiti previsti dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis.
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