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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09529/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta da una società titolare di rapporti di conto corrente e da un fideiussore contro l'istituto di credito, per ottenere la rideterminazione del saldo di quattro conti correnti e la ripetizione di quanto indebitamente addebitato. Gli attori contestavano interessi anatocistici capitalizzati trimestralmente, interessi ultralegali asseritamente privi di valida pattuizione scritta, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta illegittimi, costi e remunerazioni non previsti in contratto, nonché applicazioni oltre il tasso soglia antiusura. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova; la corte d'appello aveva confermato, rilevando che gli attori avevano prodotto solo parte degli estratti conto e non la sequenza completa necessaria per ricostruire l'andamento dei rapporti. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2697 e 1284, comma 3, c.c. sostenendo che l'onere di produrre i contratti gravasse sulla banca e che essi avessero sempre allegato la mancanza di contratti scritti; con il secondo motivo hanno denunciato la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., contestando l'affermazione secondo cui il correntista, per la ripetizione dell'indebito, deve provare il titolo nullo e le singole annotazioni contestate, e sostenendo che, in mancanza della serie completa degli estratti conto, il calcolo dovesse partire dal primo estratto disponibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva in cassazione una questione nuova: la pretesa assenza radicale di un contratto scritto non risultava essere stata posta nei medesimi termini nei gradi di merito, dove la contestazione riguardava piuttosto la mancanza di clausole scritte idonee a legittimare gli addebiti. La Corte ha anche osservato che la memoria illustrativa non può introdurre questioni nuove e che, comunque, la censura sull'anatocismo non era autosufficiente perché non chiariva la data di stipula dei contratti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata sul riparto dell'onere della prova nelle azioni di rideterminazione del saldo e ripetizione dell'indebito bancario: incombe sul correntista attore dimostrare i pagamenti eseguiti, la mancanza di causa debendi e l'andamento del rapporto, anche mediante estratti conto completi o documentazione equivalente. La Corte ha inoltre rilevato che la doglianza investiva in realtà l'apprezzamento di merito della prova, non scrutinabile in cassazione, e che la sentenza d'appello era resa in una situazione di doppia conforme. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Il correntista che agisce per la rideterminazione del saldo e la ripetizione dell'indebito deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa la mancanza di causa debendi e l'andamento del rapporto; non si verifica un'inversione automatica dell'onere probatorio a carico della banca.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    La dedotta illegittimità degli interessi ultralegali richiede la verifica della presenza o meno di pattuizioni scritte idonee a legittimarli; la questione deve però essere prospettata nei medesimi termini nei gradi di merito e nel ricorso.

  • art. 2033 c.c.

    Nell'azione di ripetizione dell'indebito il solvens deve dimostrare il pagamento e l'assenza di una valida causa debendi; nel conto corrente ciò implica la prova degli addebiti contestati e della relativa illegittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il paradigma del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dai ricorrenti.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorso non offre argomenti per mutare indirizzo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata in questa fase serve solo a illustrare i motivi già proposti e non può introdurre nuove questioni.

  • art. 210 c.p.c.

    L'istanza di esibizione dei contratti e della documentazione bancaria è stata ritenuta non idonea, nel caso concreto, a colmare carenze assertive e probatorie della domanda.

  • art. 119 TUB

    La mancata previa richiesta della documentazione alla banca è stata valorizzata dai giudici di merito come elemento sfavorevole agli attori.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato con riferimento al divieto di anatocismo nei rapporti bancari, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nell'azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente e di ripetizione dell'indebito, il correntista deve provare i pagamenti effettuati, la mancanza di causa debendi e l'andamento del rapporto; la produzione degli estratti conto completi o di documentazione equipollente è, di regola, necessaria a tal fine.
  • La banca non sopporta l'onere di provare in via sostitutiva i fatti costitutivi della domanda dell'attore; l'eventuale richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può supplire a carenze allegatorie e probatorie della parte onerata.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; se la sentenza impugnata non ne fa menzione, il ricorrente deve indicare dove e come le abbia tempestivamente dedotte nei giudizi precedenti.
  • La memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. non può ampliare il thema decidendum introducendo motivi o questioni nuove rispetto al ricorso.
  • Quando la decisione di merito si colloca nel solco di un indirizzo giurisprudenziale consolidato, il ricorso che non offre argomenti seri per mutarlo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità il controllo sulla valutazione delle prove è limitato; non è consentito trasformare la cassazione in un terzo grado di merito per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo è preclusa nei limiti previsti dalla disciplina processuale applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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