Cassazione Civile, Ordinanza n. 12956/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Una docente aveva affidato a un avvocato l'incarico di impugnare un provvedimento del dirigente scolastico che le aveva assegnato una cattedra diversa da quella desiderata. L'avvocato aveva proposto ricorso al TAR, che aveva rigettato l'istanza cautelare prospettando dubbi di giurisdizione. La cliente ha quindi agito sostenendo che il mandato non fosse stato eseguito con diligenza, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento, la restituzione del compenso già pagato e il risarcimento del danno; la professionista ha resistito e ha anche proposto domanda riconvenzionale per spese e compensi professionali. I motivi di ricorso in cassazione censuravano principalmente la motivazione apparente della sentenza d'appello, che si era limitata a richiamare la decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure; si denunciava inoltre la violazione delle norme sulla diligenza del professionista, sulla risoluzione per inadempimento e sull'onere probatorio relativo al compenso dell'avvocato che abbia receduto o comunque chiesto il pagamento dell'attività svolta, oltre che la liquidazione degli onorari ritenuta errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti rilevanti, il primo e il terzo motivo di ricorso, osservando che la Corte d'appello aveva reso una motivazione meramente adesiva e non aveva realmente esaminato le censure formulate con l'appello; ha inoltre ritenuto assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non può risolversi in un richiamo apodittico alla decisione di primo grado senza confronto con i motivi di appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È deducibile in cassazione il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può investire sia le norme sostanziali sia quelle sulla distribuzione dell'onere probatorio e sulla disciplina del compenso professionale.
L'avvocato deve adempiere con la diligenza qualificata richiesta dalla natura professionale dell'incarico.
La domanda di risoluzione per inadempimento è autonoma rispetto alla domanda risarcitoria.
La risoluzione richiede un inadempimento non di scarsa importanza, valutato in relazione all'interesse della controparte.
Richiamato nel ricorso come parametro della responsabilità del professionista intellettuale in caso di prestazioni implicanti problemi tecnici di speciale difficoltà.
Il professionista che recede per giusta causa e chieda il compenso deve provare il credito e il risultato utile della propria attività.
L'onere della prova del credito e del risultato utile dell'attività professionale incombe su chi lo aziona.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il cliente non è tenuto a coltivare una causa manifestamente priva di giurisdizione per ottenere una pronuncia sul punto.
La sentenza non può omettere di pronunciare in modo effettivo sulle censure devolute al giudice di appello.
Richiamato quale disposizione che, secondo la ricorrente, attribuirebbe la giurisdizione al giudice ordinario per gli atti di organizzazione interna.
Richiamato quale norma che, secondo la ricorrente, radicherebbe la giurisdizione del giudice ordinario nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato.
d.lgs. 29/1993
Richiamato come precedente disciplina coerente con la ripartizione di giurisdizione sostenuta dalla ricorrente.
art. 6, punto 5, d.m. 127/2004
Richiamato in relazione alla liquidazione degli onorari professionali contestati.
Massime di principio
- La sentenza d'appello è nulla quando si limita a un'adesione apodittica alla decisione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure formulate con l'impugnazione.
- Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare i motivi devoluti e dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni per cui li ritiene infondati; il mero rinvio alla sentenza impugnata non basta se non consente di comprendere l'iter argomentativo seguito.
- Nella responsabilità professionale dell'avvocato, il cliente può contestare la negligenza della strategia processuale anche quando abbia prestato assenso all'iniziativa, ove l'azione consigliata risulti ex ante erronea o inutilmente promossa.
- La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è distinta dalla domanda di risarcimento del danno: la prima presuppone un inadempimento non di scarsa importanza, mentre la prova del danno rileva per la seconda.
- Chi pretenda il pagamento del compenso professionale deve provare i presupposti del credito azionato; quando il professionista invochi il pagamento dopo il recesso, grava su di lui anche la dimostrazione del risultato utile dell'attività svolta.
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