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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36939/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Il professionista aveva proposto domande per impugnare la disdetta del rapporto professionale che gli era stata comunicata dalla fondazione, deducendone la tardività perché recapitata il 3 dicembre 2008, quindi dopo la scadenza del 2 dicembre 2008, e chiedendo anche il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva però ritenuto tempestiva la disdetta, valorizzando la spedizione a mezzo raccomandata e la prova, ricavata dal sito di Poste Italiane, della giacenza dal 25 novembre 2008, applicando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Il ricorrente ha quindi censurato la sentenza con tre motivi: 1) violazione degli artt. 416, 421 e 115 c.p.c. per avere il giudice fondato la decisione su documenti relativi a fatti non allegati né contestati, tardivamente prodotti e irritualmente acquisiti mediante poteri officiosi; 2) violazione degli artt. 2697 e 2712 c.c. e 115 c.p.c. per avere attribuito valore probatorio alla schermata del sito di Poste Italiane, da lui asseritamente disconosciuta in modo espresso e circostanziato; 3) violazione degli artt. 1335 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere ritenuto operante la presunzione di conoscenza sulla base di documenti acquisiti irritualmente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le contestazioni sulla conformità all'originale dei documenti prodotti in copia, osservando che il disconoscimento richiede specificità sia quanto al documento sia quanto ai profili di difformità. Ha ritenuto altresì non censurabile in sede di legittimità, in mancanza di vizi logici o giuridici, l'esercizio dei poteri officiosi del giudice di merito, ove adeguatamente motivato. Quanto alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., ha confermato che essa può operare sulla base della spedizione della raccomandata e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, anche senza avviso di ricevimento, trattandosi di apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    La dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario; la presunzione può essere desunta dalla spedizione della raccomandata e dalla regolarità del servizio postale, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio e alla contestazione del valore probatorio attribuito ai documenti prodotti.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni informatiche o fotografiche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se non sono specificamente disconosciute.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per contestare e poi per confermare il corretto uso, da parte del giudice, delle prove ritualmente acquisite e delle risultanze documentali.

  • art. 416 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente per sostenere che la decisione si sarebbe fondata su fatti/documenti non tempestivamente allegati o contestati.

  • art. 421 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente in relazione all'asserito esercizio irrituale dei poteri officiosi del giudice.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso respinto o inammissibile.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può essere formulato con clausole generiche o di stile, ma deve essere specifico, indicando il documento contestato e i singoli profili di difformità dall'originale.
  • L'esercizio dei poteri officiosi del giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui risulti privo di adeguata motivazione o viziato da errore di diritto; se congruamente motivato, non è sindacabile come merito.
  • La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. può operare per una comunicazione inviata a mezzo raccomandata anche in assenza dell'avviso di ricevimento, quando la spedizione e l'ordinaria regolarità del servizio postale forniscano elementi univoci e concludenti.
  • Le censure che mirano, sotto la veste di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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