Cassazione Civile, Ordinanza n. 22378/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di indennità conseguenti a occupazione di un terreno da parte di un ente pubblico: una parte della pretesa riguardava l'occupazione abusiva non seguita da decreto di esproprio, un'altra l'occupazione d'urgenza di una distinta porzione del medesimo fondo. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda; successivamente la corte d'appello ha prima dichiarato nulla l'originaria costituzione/intervento di una terza persona perché deceduta prima dell'intervento, poi ha accolto l'appello del comune ritenendo non provata la titolarità del terreno in capo all'originario attore e quindi il diritto all'indennizzo. In cassazione gli eredi hanno dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 100 e 324 c.p.c., sostenendo che si era formato giudicato interno sulla legittimazione attiva/titolarità perché una precedente decisione di primo grado non impugnata avrebbe già disatteso l'eccezione del comune; 2) violazione dell'art. 100 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente richiesto una prova della titolarità del bene assimilabile a quella della rivendicazione, mentre per l'azione indennitaria sarebbero stati sufficienti gli ordinari elementi documentali prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la doglianza sulla violazione del giudicato era priva della necessaria specificità ex art. 366 c.p.c., perché non riproduceva né localizzava adeguatamente gli atti e la sentenza asseritamente passata in giudicato, impedendo di verificare l'identità delle domande e l'effettiva estensione del giudicato. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la censura era costruita su un inquadramento non pertinente dell'art. 100 c.p.c., poiché non si discuteva di legittimazione o interesse ad agire ma della concreta titolarità del lato attivo del credito indennitario, accertamento riservato al giudice di merito; inoltre il motivo non si confrontava con la ratio decidendi e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La conseguenza è stata la condanna dei ricorrenti alle spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il giudicato va specificamente dedotto e dimostrato mediante la trascrizione/localizzazione degli atti e della decisione che si assumono passati in giudicato, specie quando si invochi un preteso giudicato interno o esterno su questioni di titolarità o legittimazione.
non è la norma pertinente quando si contesta la concreta titolarità del credito o del diritto fatto valere; tale profilo attiene al merito ed è accertabile anche d'ufficio.
richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulla mancata impugnazione di una precedente statuizione.
il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità, imponendo la completa riproduzione e indicazione degli atti rilevanti per rendere controllabile la censura.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la violazione di un giudicato deve indicare e riprodurre in modo specifico la decisione asseritamente coperta da giudicato e gli atti necessari a verificare l'identità del petitum e della causa petendi; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La censura di violazione del giudicato non può essere formulata in termini generici: occorre consentire alla Corte il controllo diretto sulla formazione e sull'ambito del giudicato, soprattutto quando la vicenda processuale sia articolata o vi siano decisioni su domande distinte.
- La contestazione della concreta titolarità del diritto o del credito azionato non coincide con il tema della legittimazione o dell'interesse ad agire; è un profilo di merito che il giudice può valutare anche d'ufficio e che richiede prova adeguata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la critica alla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge: se la sentenza impugnata ha motivatamente reputato insufficienti gli elementi documentali prodotti, il motivo che chiede una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; una censura che presupponga una motivazione diversa da quella realmente resa è inammissibile per difetto di pertinenza.
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