Cassazione Penale, Sentenza n. 15444/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 515 e 516 c.p. per aver detenuto/commercializzato vino ritenuto ottenuto con impiego di sostanze non consentite (zuccheri diversi da quelli dell'uva). Il ricorso deduceva: a) violazione di legge ex art. 360 c.p.p. per l'utilizzo di accertamento tecnico presumibilmente irripetibile senza garanzie difensive e senza consentire la partecipazione dell'imputato; b) mancata ammissione di prova decisiva ex art. 603, comma 3, c.p.p. (richiesta di perizia/suppletiva per dirimere i risultati contrastanti delle analisi); c) travisamento probatorio ex art. 192 c.p.p., in quanto la sentenza avrebbe valorizzato esclusivamente l'esito sfavorevole del laboratorio di S. Michele all'Adige senza confrontare adeguatamente gli esiti favorevoli del laboratorio di Perugia e senza spiegare la preferenza per una prova rispetto all'altra. Il ricorso si fondava su risultati analitici discordanti: quattro aliquote dai medesimi prelievi analizzate in più laboratori davano esiti contrapposti (S. Michele all'Adige: arricchimento con zucchero di canna; Perugia: nessun arricchimento), mentre altri laboratori (Catania, Salerno) avevano analizzato campioni diversi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata. Ha rilevato che la divergenza oggettiva tra esiti analitici dei due laboratori che avevano analizzato i medesimi campioni (Perugia e S. Michele all'Adige) giustificava l'espletamento di una perizia integrativa o altra rinnovazione istruttoria, e che i giudici di merito non forniscono adeguata spiegazione del perché preferire l'esito sfavorevole al ricorrente. La Corte ha anche escluso la prescrizione dei reati (fatti accertati il 7/04/2016, termine massimo di prescrizione fissato in 7 anni e 6 mesi, con scadenza il 07/10/2023). Inoltre la Corte ha formulato un principio di diritto sulla necessità di motivare la preferenza per risultati probatori discordanti e sull'obbligo di adottare un metodo dialettico nelle ipotesi di prova incerta. In definitiva: sentenza impugnata annullata per vizio istruttorio e di motivazione; la Cassazione ha affermato principi e rimesso la valutazione alle sedi di merito (annullamento con rinvio implicito nelle considerazioni, come deducibile dagli effetti della statuizione).
Norme richiamate
art. 515 c.p.
Norma sostanziale contestata: il reato relativo alla fabbricazione, vendita o messa in commercio di prodotti enologici non conformi. La Corte non ha annullato il reato di per sé ma ha valutato che, dato il dubbio probatorio, la valutazione di responsabilità richiede istruttoria integrativa.
art. 516 c.p.
Norma sostanziale contestata connessa alla vendita di prodotti con false indicazioni; analogamente sottoposta a valutazione critica alla luce della prova incerta.
art. 360 c.p.p.
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione per violazione di legge: la Corte ha ritenuto fondata la censura circa la mancata applicazione delle garanzie connesse a valutazioni tecniche e la necessità di rinnovare l'istruttoria quando risultino accertamenti irripetibili o contraddittori.
art. 603, comma terzo, c.p.p.
Norma sulla reintegrazione/assunzione di prova decisiva: la Corte ha ritenuto che la richiesta di perizia integrativa (o comunque di rinnovazione istruttoria) fosse necessaria e che il rifiuto non sia adeguatamente motivato, posto il conflitto tra risultati di laboratori ufficiali.
art. 192 c.p.p.
Norma sul travisamento probatorio: la Corte ha ritenuto censurabile la motivazione dei giudici di merito che non hanno spiegato adeguatamente la scelta probatoria a favore dell'esito sfavorevole al ricorrente.
Reg. UE 1308/2013, all. VII, parte II, punto 1, lett. c)
Citato in relazione alla disciplina tecnica sull'ammissibilità di superamento del limite alcolometrico per vino. La Corte rileva che alcune osservazioni tecniche invocate in merito alla conformità del prodotto sono disciplinate anche dalla normativa europea, ma la decisione penale deve comunque fondarsi su prova certa.
art. 23, comma ottavo, d.l. n. 137/2020
Richiamato per la trattazione cartolare del ricorso (procedura di esame del ricorso in Cassazione).
Massime di principio
- Quando esistono risultati analitici ufficiali discordanti su campioni prelevati lo stesso giorno e riferibili allo stesso prelievo, il giudice deve motivare adeguatamente la preferenza per un esito rispetto all'altro oppure disporre una perizia o altra rinnovazione istruttoria; l'assenza di tale indagine può determinare l'annullamento della decisione.
- La possibilità per la parte di chiedere la revisione amministrativa delle analisi non sopperisce automaticamente all'esigenza, nel processo penale, di garantire la partecipazione dell'imputato e di acquisire prove decisionali in contraddittorio; il rimedio amministrativo non esautora il diritto alla prova in sede penale.
- Se un accertamento tecnico è (o appare) irripetibile e il risultato è decisivo per la posizione dell'imputato, il giudice deve valutare l'opportunità di disporre garanzie difensive e, se necessario, una perizia suppletiva per evitare decisioni fondate su prova incerta.
- Quando più laboratori ufficiali analizzano campioni, è essenziale verificare l'identità e la riferibilità dei campioni (verbali di prelevamento, numerazione) prima di confrontare i risultati; esiti su campioni diversi non sono confrontabili senza accertamento della loro identità.
- La regola del giudizio 'oltre ogni ragionevole dubbio' impone al giudice un metodo dialettico e motivato nelle ipotesi di prova incerta: non è sufficiente assumere un esito probatorio favorevole all'accusa senza darne spiegazione convincente.
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