Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33055/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui veniva richiesto al consorzio il pagamento di Euro 836.525,91 a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese, a saldo per l'esercizio 1996. Il contribuente aveva contestato la cartella sostenendo che l'imponibile fosse stato erroneamente calcolato includendo una posta di bilancio relativa a contributi pubblici ricevuti dalla Agensud, contabilizzati come risconti passivi e iscritti tra le 'altre riserve', quindi estranei al patrimonio netto e alla base imponibile. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello erariale in rinvio, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in 5 motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il contribuente ha depositato la domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, con la ricevuta di presentazione, la prova del pagamento della prima rata e la comunicazione di regolarità dell'istanza; l'Ufficio non ha eccepito nulla sulla documentazione.

La decisione

La Corte ha rilevato che la controversia rientrava tra quelle definibili con la definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 119/2018, poiché aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, primo ed unico atto di comunicazione della pretesa fiscale, impugnabile anche nel merito. Accertata la regolarità della domanda di definizione agevolata e l'assenza di contestazioni dell'Ufficio, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Nulla è stato disposto sulle spese, che restano a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la cartella emessa in sede di controllo automatizzato, quando costituisce il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, è impugnabile anche nel merito della pretesa impositiva

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la cartella di pagamento, se primo atto impositivo comunicato al contribuente, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    la controversia rientra tra quelle definibili mediante domanda di definizione agevolata; la presentazione della domanda e la regolarità della relativa documentazione integrano la causa di estinzione del giudizio

  • art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    in caso di perfezionamento della definizione agevolata, il giudizio si estingue e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale base per la regolazione delle spese in relazione all'estinzione del giudizio per definizione agevolata

  • Sez. U, Cass. 25/06/2021, n. 18298

    "In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva."

    richiamata come principio dirimente sulla definibilità della lite e sull'impugnabilità nel merito della cartella emessa ex controllo automatizzato quando essa sia il primo e unico atto impositivo

Massime di principio

  • La controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella emessa all'esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è definibile in via agevolata quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria è portata a conoscenza del contribuente.
  • In tale ipotesi, la cartella è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per contestazioni sul merito della pretesa fiscale.
  • La presentazione della domanda di definizione agevolata, corredata dalla prova del pagamento dovuto e dalla regolarità dell'istanza, determina l'estinzione del giudizio se l'Ufficio non contesta la documentazione prodotta.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.