Cassazione Civile, Ordinanza n. 33055/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui veniva richiesto al consorzio il pagamento di Euro 836.525,91 a titolo di imposta sul patrimonio netto delle imprese, a saldo per l'esercizio 1996. Il contribuente aveva contestato la cartella sostenendo che l'imponibile fosse stato erroneamente calcolato includendo una posta di bilancio relativa a contributi pubblici ricevuti dalla Agensud, contabilizzati come risconti passivi e iscritti tra le 'altre riserve', quindi estranei al patrimonio netto e alla base imponibile. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e il rigetto dell'appello erariale in rinvio, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in 5 motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il contribuente ha depositato la domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, con la ricevuta di presentazione, la prova del pagamento della prima rata e la comunicazione di regolarità dell'istanza; l'Ufficio non ha eccepito nulla sulla documentazione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia rientrava tra quelle definibili con la definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 119/2018, poiché aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, primo ed unico atto di comunicazione della pretesa fiscale, impugnabile anche nel merito. Accertata la regolarità della domanda di definizione agevolata e l'assenza di contestazioni dell'Ufficio, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Nulla è stato disposto sulle spese, che restano a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la cartella emessa in sede di controllo automatizzato, quando costituisce il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, è impugnabile anche nel merito della pretesa impositiva
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la cartella di pagamento, se primo atto impositivo comunicato al contribuente, è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la controversia rientra tra quelle definibili mediante domanda di definizione agevolata; la presentazione della domanda e la regolarità della relativa documentazione integrano la causa di estinzione del giudizio
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
in caso di perfezionamento della definizione agevolata, il giudizio si estingue e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale base per la regolazione delle spese in relazione all'estinzione del giudizio per definizione agevolata
Sez. U, Cass. 25/06/2021, n. 18298
"In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva."
richiamata come principio dirimente sulla definibilità della lite e sull'impugnabilità nel merito della cartella emessa ex controllo automatizzato quando essa sia il primo e unico atto impositivo
Massime di principio
- La controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella emessa all'esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è definibile in via agevolata quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria è portata a conoscenza del contribuente.
- In tale ipotesi, la cartella è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per contestazioni sul merito della pretesa fiscale.
- La presentazione della domanda di definizione agevolata, corredata dalla prova del pagamento dovuto e dalla regolarità dell'istanza, determina l'estinzione del giudizio se l'Ufficio non contesta la documentazione prodotta.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- rami
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