Cassazione Civile, Ordinanza n. 40557/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La società, dichiarata fallita dal tribunale, aveva proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ma la corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione. Nel ricorso ha chiesto la rimessione in termini per il deposito telematico dell'atto ex art. 369 c.p.c., sostenendo che il deposito era stato tentato nei termini ma respinto dal sistema per una serie di "errori fatali" (mancanza della nota di iscrizione a ruolo, insufficiente pagamento del contributo unificato, XML non valido, errore nella verifica della firma, errore nell'allegato doc. 5), imputabili a un malfunzionamento del gestore dei servizi telematici. In subordine, chiedeva di essere autorizzata a un nuovo deposito cartaceo del ricorso. Il curatore resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile ex art. 369 c.p.c. perché non depositato nel termine di legge. Ha escluso la rimessione in termini osservando che il deposito telematico in Cassazione, ai sensi dell'art. 221, comma 5, d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020, è solo facoltativo: dopo i rifiuti telematici, la parte avrebbe potuto e dovuto utilizzare tempestivamente il deposito analogico, anche a mezzo posta. La mancata attivazione di questa alternativa integra colpa della parte, sicché non vi è decadenza per causa non imputabile. Quanto al controricorso, la Corte ha rilevato che anche esso risulta depositato oltre i venti giorni dalla notificazione e quindi non ne ha tenuto conto ai fini delle spese. È stato inoltre disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
depositato nel termine di legge; improcedibile ai sensi dell'art.369 cod. proc. civ.
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 221, comma 5, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77
il deposito degli atti e dei documenti ... può avvenire in modalità telematica
Il deposito telematico degli atti in Cassazione è una facoltà e non un obbligo; resta sempre ferma la possibilità del deposito analogico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Per il deposito del ricorso per cassazione rileva il rispetto del termine di venti giorni previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito telematico degli atti, quando consentito, ha natura meramente facoltativa: il difensore che non riesca a perfezionarlo deve utilizzare tempestivamente il deposito analogico, se ancora nei termini.
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità, salvo che la tardività sia dovuta a causa non imputabile alla parte, circostanza che non ricorre quando la parte ometta di attivare le modalità alternative di deposito.
- L'errore tecnico del sistema di deposito non giustifica la rimessione in termini se l'ordinaria diligenza avrebbe consentito di ricorrere a un diverso mezzo di deposito ancora utilizzabile nel termine.
- Ai fini della tempestività del deposito a mezzo posta, rileva la data di consegna del plico all'ufficio postale, non quella di arrivo alla cancelleria.
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