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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25349/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una socia al 40% di una s.r.l. a ristretta base, in cui all’interessata veniva imputato un maggior reddito personale corrispondente alla quota di utili extracontabili ritenuti conseguiti dalla società per l’anno d’imposta 2006. La contribuente aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, difetto di motivazione e sostenendo che l’eventuale maggiore imponibile potesse essere attribuito solo una volta definito il reddito societario. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, limitandosi però a richiamare la propria precedente decisione resa nel giudizio relativo alla società. In cassazione l’Agenzia delle entrate ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse solo apparente e non rendesse percepibile l’iter logico-giuridico seguito; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., contestando l’affermazione implicita della CTR circa l’insufficienza della prova a fondamento delle riprese fiscali e rivendicando la legittimità delle presunzioni utilizzate dall’Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR nulla per motivazione apparente, perché il giudice di appello si era limitato a un rinvio per relationem alla propria precedente decisione sul contenzioso relativo alla società, senza illustrare le censure dell’appellante né le ragioni della loro disattesa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del paradigma motivazionale richiesto dal processo civile.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il secondo motivo è stato formulato come denuncia di violazione di legge sostanziale e dell’onere della prova, ma è rimasto assorbito.

  • art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere la legittimità dell’accertamento fiscale fondato su presunzioni e documentazione emersa in verifica.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione alla distribuzione dell’onere probatorio in materia di riprese fiscali e presunzioni.

  • Sezioni Unite n. 8053 del 2014

    La soglia del sindacato sulla motivazione è superata quando la motivazione è obiettivamente incomprensibile o solo apparente.

  • Sezioni Unite n. 22232 del 03/11/2016

    "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione"

    La motivazione apparente integra nullità della sentenza per error in procedendo.

Massime di principio

  • È nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che si limiti ad aderire per relationem a un’altra decisione senza esporre le censure dedotte dall’appellante e le ragioni della loro disattesa.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio e costringe l’interprete a colmare i vuoti con congetture.
  • Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale, ma ricorre nullità quando la motivazione sia obiettivamente incomprensibile o assente nei suoi contenuti essenziali.
  • Il rinvio a una precedente decisione può essere valido solo se il giudice espliciti in modo intellegibile il contenuto della motivazione richiamata e il suo rapporto con le questioni decise nel nuovo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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