Cassazione Civile, Ordinanza n. 29295/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA, pari a euro 470.000, richiesto da una società nella dichiarazione IVA 2017 ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'acquisto di beni indicati come ammortizzabili. L'Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso ritenendo che tali beni, al momento della domanda, fossero sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale per abusivismo edilizio e occupazione abusiva di demanio marittimo, e dunque non fossero effettivamente strumentali all'attività d'impresa. La CTP aveva respinto il ricorso della società, ma la CTR aveva invece accolto l'appello della contribuente, valorizzando la detraibilità dell'IVA sugli acquisti effettuati in fase preparatoria e il principio di neutralità fiscale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 30, comma 3, lett. c), sostenendo che i beni sequestrati, essendo sottratti alla disponibilità della società, non potevano qualificarsi come beni ammortizzabili ai fini del rimborso; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente, lamentando che la CTR avesse confuso il distinto istituto della detrazione con quello del rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse meramente apparente, ma ha accolto il primo motivo. Ha affermato che il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA ex art. 30, comma 3, lett. c), presuppone non solo l'acquisto di un bene, ma anche che esso abbia natura di bene ammortizzabile, cioè sia effettivamente strumentale e inserito nella disponibilità economica dell'impresa come immobilizzazione. Nel caso concreto, la CTR aveva errato nel sovrapporre il tema della detrazione dell'IVA, riconoscibile anche in presenza di mera intenzione imprenditoriale, con quello del rimborso, che richiede presupposti ulteriori e autonomi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972
"acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili"
Il rimborso dell'eccedenza IVA è consentito solo se l'eccedenza derivi da acquisti o importazioni di beni che siano effettivamente qualificabili come ammortizzabili; non basta la sola detraibilità dell'imposta.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La motivazione della sentenza tributaria è viziata solo se è apparente, cioè se non consente il controllo sull'iter logico-giuridico della decisione.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è invalida solo se non raggiunge la soglia minima di intelligibilità richiesta per il controllo della decisione.
art. 14, par. 1, Direttiva 2006/112/CE
La cessione di beni fiscalmente rilevante riguarda il potere di disporre del bene come proprietario, non solo il trasferimento della proprietà in senso civilistico.
art. 2, d.P.R. n. 633/1972
Il concetto fiscale di cessione di beni non coincide con quello civilistico e può ricomprendere fattispecie diverse dal mero trasferimento della proprietà.
artt. 102 e 103, T.U.I.R. (d.P.R. n. 917/1986)
In assenza di una definizione IVA autonoma, la nozione di bene ammortizzabile va ricostruita facendo riferimento alle disposizioni sulle imposte dirette.
art. 321 c.p.p.
Il sequestro preventivo, nel caso concreto, è stato richiamato come fatto che sottraeva i beni alla disponibilità della società.
Massime di principio
- Il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA per acquisto di beni ammortizzabili richiede un accertamento autonomo e ulteriore rispetto alla semplice detraibilità dell'imposta.
- La detrazione IVA può spettare anche nella fase preparatoria dell'impresa, quando l'intenzione di svolgere un'attività economica sia comprovata da elementi oggettivi; ciò non comporta automaticamente il diritto al rimborso.
- Ai fini dell'art. 30, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, i beni devono essere non solo acquistati, ma anche effettivamente strumentali e riconducibili a immobilizzazioni nell'organizzazione dell'impresa.
- La nozione fiscale di bene acquistato o ceduto va interpretata secondo la disciplina IVA e unionale, non in modo rigidamente coincidente con le categorie civilistiche.
- La motivazione è apparente solo quando impedisce il controllo sull'iter argomentativo decisorio; una motivazione sintetica ma coerente e intellegibile è sufficiente.
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