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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14176/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da un rapporto avente a oggetto la gestione di spazi pubblicitari nel territorio comunale, qualificato nei gradi di merito come concessione di servizi. Il gestore ha chiesto il risarcimento dei danni deducendo che il comune non avrebbe esercitato i propri poteri sanzionatori nei confronti della cartellonistica abusiva, con conseguente perdita di introiti e danno all'immagine. Il comune ha resistito contestando sia la propria inadempienza sia la quantificazione del danno, oltre a dedurre inadempimenti della controparte. In primo grado la domanda è stata rigettata per difetto di prova del nesso causale e del danno. In appello è stata riconfermata la natura di concessione di servizi e ritenuto che il concessionario non potesse procedere alla rimozione degli impianti abusivi senza previa sanzione dell'ente, ma è stato comunque escluso il nesso causale tra l'omessa sanzione e il pregiudizio patrimoniale. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha denunciato, in unico motivo, omessa motivazione su fatto decisivo e erronea valutazione dell'onere probatorio, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto riconoscere la possibilità di quantificare il danno sulla base della documentazione prodotta o, in alternativa, disporre una consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento della mancanza del nesso causale tra l'omessa sanzione della cartellonistica abusiva e il pregiudizio dedotto. La Corte ha richiamato il principio per cui l'accertamento del nesso causale è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È richiamato come rito introduttivo originario del giudizio di primo grado, poi mutato in rito ordinario per la complessità della controversia.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    È richiamato per il termine concesso alle parti dopo il mutamento del rito.

  • art. 165, comma 1, D.Lgs. 50/2016

    La disposizione è evocata per qualificare il rapporto come concessione di servizi, in quanto il gestore assumeva il rischio dell'operazione economica.

  • art. 1175 c.c.

    È richiamato quale parametro di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, in relazione ai reciproci obblighi delle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocato dal ricorrente come vizio di legittimità per omessa motivazione su un fatto decisivo, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non investiva la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • Cass. 9374/2006

    È citata per affermare che l'accertamento del nesso causale spetta al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè quando critica profili diversi da quelli decisivi posti a fondamento della decisione.
  • L'accertamento del nesso causale tra condotta e pregiudizio è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata.
  • La mera deduzione di criteri di quantificazione del danno o la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio non consente di superare il difetto di prova del nesso causale, che resta presupposto autonomo del risarcimento.
  • Quando il rapporto è qualificato come concessione di servizi, l'assetto degli obblighi delle parti va letto alla luce dell'assunzione del rischio economico da parte del concessionario e dei principi di buona fede e correttezza, ma ciò non esonera dall'onere di provare il collegamento causale tra inadempimento e danno.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpost?
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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