Sentenza del 18/05/2015 n. 89 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Accertamento. - Lavori ristrutturazione immobiliare - Detrazione IRPEF 41% - Errato conteggio - Preventiva convocazione contribuente - Rideterminazione pretesa - Soggetto contribuente - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Riconteggi ente impositore - Omessa contestazione - Legittimità ruolo - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ruolo è stato ritenuto legittimo. La rideterminazione della detrazione è stata considerata valida perché effettuata in contraddittorio con il contribuente e non successivamente contestata in modo puntuale. In mancanza di prova contraria, il contribuente non ha assolto l’onere probatorio posto a suo carico e la pretesa fiscale rideterminata è rimasta efficace.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato il ruolo derivante dalla rideterminazione della detrazione IRPEF del 41% richiesta per lavori di ristrutturazione immobiliare. L’ente impositore aveva rilevato errori nel calcolo della detrazione spettante, aveva effettuato i riconteggi alla presenza del contribuente e aveva quindi rideterminato la pretesa fiscale. Il contribuente, tuttavia, non ha contestato specificamente i conteggi né ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare l’infondatezza della nuova determinazione.
Norme richiamate
Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente all’amministrazione finanziaria di sottoporre a controllo formale le dichiarazioni e di correggere, sulla base della documentazione disponibile, gli errori relativi alle detrazioni spettanti.
Art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiede che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati e consentano al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa, anche mediante l’indicazione degli elementi posti a fondamento della rettifica.
Stabilisce che chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa e che chi ne contesta l’efficacia deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Nel caso concreto, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare l’erroneità dei riconteggi dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione ridetermina una detrazione dopo avere rilevato errori, il contribuente deve contestare tempestivamente e in modo specifico i singoli conteggi, allegando la documentazione necessaria.
- La partecipazione del contribuente al contraddittorio e la mancata contestazione dei risultati possono rafforzare la validità della rideterminazione effettuata dall’amministrazione.
- La semplice affermazione che la pretesa fiscale è errata non è sufficiente: il contribuente deve fornire la prova dell’importo corretto della detrazione e dei presupposti che la giustificano.
- In assenza di contestazioni puntuali e di prova contraria, il ruolo fondato sui riconteggi dell’ente impositore può essere considerato legittimo.
- È opportuno conservare ed esibire fatture, bonifici, documentazione edilizia e ogni altro elemento utile a dimostrare sia l’effettivo sostenimento delle spese sia la corretta percentuale e base di calcolo della detrazione.
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