Sentenza del 18/05/2015 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IMPOSTE E TASSE IN GENERE - Procedimento avanti le Commissioni tributarie in genere. RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IMPUGNAZIONE CARTELLA ESATTORIALE - TARDIVITA' DELLA NOTIFICA -LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE IMPOSITORE/SUSSISTENZA - LITISCONSORZIO NECESSARIO/ESCLUSIONE - ONERE DI CHIAMARE IN CAUSA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la tardività della notificazione della cartella esattoriale. La questione riguarda l’individuazione del soggetto legittimato a resistere: se il vizio sia imputabile esclusivamente al concessionario della riscossione oppure all’ente impositore titolare del credito.
La decisione
La tardiva notificazione della cartella non è stata qualificata come vizio proprio della cartella tale da rendere il concessionario l’unico legittimato a contraddire. La legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario. Se il concessionario viene citato, deve chiamare in causa l’ente impositore per evitare di rispondere dell’esito della lite. Il giudice non deve disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, poiché non sussiste un litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Quando si contesta la tardiva notificazione di una cartella, occorre indirizzare il ricorso principalmente contro l’ente impositore titolare del credito, non soltanto contro il concessionario della riscossione.
- Il concessionario non è automaticamente l’unico soggetto legittimato passivo per le contestazioni relative alla tardività della notifica.
- Se il concessionario è destinatario del ricorso, spetta a lui chiamare in causa l’ente impositore; il giudice non è tenuto a integrare d’ufficio il contraddittorio.
- In situazioni analoghe non si configura un litisconsorzio necessario: la mancata citazione dell’ente impositore non impone automaticamente al giudice di ordinarne la chiamata.
- La corretta individuazione del soggetto responsabile dipende dalla natura del vizio: i vizi propri dell’attività di riscossione o notificazione possono coinvolgere il concessionario, mentre le contestazioni sul credito tributario devono essere rivolte all’ente impositore.
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